Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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Ulteriori costi conseguenti all’adeguamento della LPTS

Se la Svizzera intende partecipare al modulo IMI del regolamento (UE) 2020/1055, deve pagare ogni anno un contributo per l’uso di questa applicazione informatica. Poiché finora non è stato concluso alcun accordo internazionale con altri Stati terzi per la partecipazione a questo modulo IMI, fino all’avvio della consultazione la Commissione europea non ha potuto fornire cifre riguardo ai costi annuali. L’UFT parte dal presupposto che si tratti di un importo a cinque cifre di entità contenuta. Il presente progetto non comporta tuttavia alcuna partecipazione all’IMI, ma crea unicamente le condizioni legali per consentirla in un secondo momento mediante un accordo separato.

In base a stime iniziali, in caso di adesione della Svizzera a ERRU sono previsti costi di investimento una tantum pari a 155 000 franchi, ai quali si aggiungono costi annuali pari a 61 000 franchi.

4.1.2 Ripercussioni nell’ambito della LDist

La situazione riguardante i dati non consente di fare affermazioni precise in merito al numero di imprese stabilite in Svizzera che effettuano servizi di trasporto transfrontalieri negli Stati membri dell’UE. Secondo l’ALC in vigore e il campo di applicazione di cui all’articolo 1 paragrafi 1–8 della direttiva (UE) 2020/1057, non tutti i viaggi effettuati dalla Svizzera verso gli Stati membri dell’UE sono considerati un distacco. Sono considerati un distacco in particolare i viaggi di cabotaggio negli Stati membri dell’UE. Dato il carattere sussidiario dell’impegno a fornire assistenza amministrativa, che si applica soltanto se l’impresa non può essere contattata o se quest’ultima non adempie al suo obbligo di collaborazione, non si prevede un numero elevato di richieste di assistenza amministrativa.

Da un esame effettuato nel primo semestre del 2021 dall’ex Amministrazione federale delle dogane, oggi Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), sui veicoli soggetti alla TTPCP con più di 500 chilometri percorsi all’estero sono risultati 1560 proprietari di veicoli. Sono soggetti al pagamento della TTPCP i veicoli di trasporto merci con un peso complessivo ammesso superiore alle 3,5 tonnellate. La suddetta cifra dovrebbe comprendere anche una parte di attività per conto proprio. Secondo le stime dell’UST (cfr. n. 4.1.1), vi si aggiungono all’incirca 1000 imprese che effettuano il trasporto di merci con veicoli commerciali leggeri, per cui risultano 2560 imprese attive nel trasporto di merci transfrontaliero. Il trasporto passeggeri non è considerato in questo numero, ma non dovrebbe essere rilevante. Come menzionato sopra, sia secondo l’ALC che secondo la definizione contenuta nella direttiva (UE) 2020/1057, non in tutti i casi di trasporto di merci o di passeggeri si tratta di un distacco. Il trasporto bilaterale di passeggeri occasionale o regolare, infatti, non è considerato un distacco (cfr. n. 2.2.2).

Sommando al numero rilevato dall’UDSC le 1000 imprese stimate dall’UST con un peso compreso tra le 2,5 e le 3,5 tonnellate risultano quindi all’incirca 2560 imprese che effettuano trasporti transfrontalieri. Se vengono eseguiti controlli per verificare il rispetto delle condizioni salariali e lavorative sul 20 per cento di queste imprese durante i loro viaggi negli Stati membri dell’UE, ne risultano all’incirca 500 controlli all’anno su imprese stabilite in Svizzera. Anche in questo caso va considerata la definizione circoscritta riguardante il distacco nel trasporto di merci (cfr. n. 0). Non è però possibile quantificare i viaggi che possono essere considerati un distacco. L’onere per fornire assistenza amministrativa sarebbe comunque ridotto. Se, come si stima, fosse necessario richiedere l’assistenza amministrativa per il 5–10 per cento delle imprese da sottoporre ai controlli, ne risulterebbero tra i 25 e i 50 casi all’anno per i quali le autorità cantonali dovrebbero svolgere una procedura.

Il progetto prevede che la SECO svolga la funzione di servizio di collegamento per le richieste di assistenza amministrativa: riceve le richieste degli altri Paesi e le inoltra al Cantone competente per l’elaborazione. La SECO invia inoltre allo Stato richiedente le informazioni e i documenti ricevuti. L’invio deve avvenire, se possibile, elettronicamente e non comporta costi di rilievo.