Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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Anche la lettera d tiene conto del fatto che la condizione dell’affidabilità deve essere ora soddisfatta, oltre che dal gestore dei trasporti, anche di responsabili della direzione.

Si aggiungono inoltre le nuove lettere f e g. Con il regolamento (UE) 2020/1055, all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono state aggiunte tre ulteriori lettere (g–i). Si tratta di informazioni aggiuntive che devono essere registrate per consentire un miglior controllo delle imprese di trasporto su strada. In primo luogo si tratta del numero di persone occupate nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente (art. 9 cpv. 2 lett. f LPTS). L’UFT deve inserire questo dato rispettivamente entro il 31 marzo dell’anno successivo nel registro, mentre spetta alle imprese di trasporto su strada fornire queste informazioni all’UFT. In secondo luogo l’UFT registrerà in futuro anche i numeri d’immatricolazione dei veicoli utilizzati. Anche queste informazioni dovranno essere fornite in futuro all’UFT dalle imprese di trasporto su strada (art. 9 cpv. 2 lett. g). Infine il registro dovrà includere un sistema di classificazione del rischio delle imprese ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE. Il sistema di classificazione del rischio e la sua introduzione rientrano, come spiegato nel capitolo 2.1.4, nell’ambito di competenza dell’USTRA e non vengono per il momento considerate necessarie dallo stesso. Di conseguenza il sistema di classificazione del rischio non viene incluso nei dati registrati nel registro dell’UFT.

Il capoverso 4 disciplina la distruzione dei dati da parte dell’UFT e corrisponde per quanto riguarda il contenuto all’attuale articolo 9a capoverso 4.

Il capoverso 5 corrisponde all’attuale articolo 9a capoverso 5, che può essere ripreso in linea di principio in quanto tale. L’attuale lettera a è tuttavia abrogata in questo punto e il suo contenuto sarà disciplinata nel nuovo articolo 9a sull’assistenza amministrativa reciproca e lo scambio di informazioni. Per evitare il rischio di un conflitto tra il capoverso 4 e il capoverso 5 lettera c, l’espressione «termini» è sostituita con «dettagli». Il termine per la distruzione dei dati è già disciplinato a livello di legge e non offre nessun ulteriore margine di manovra a livello di ordinanza.

Art. 9a Assistenza amministrativa reciproca e scambio di informazioni

L’articolo 9a contiene le basi disciplinate finora nell’articolo 9a capoverso 3 LPTS sull’assistenza amministrativa reciproca e sullo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE da un lato, ma dall’altro anche con Stati terzi. L’assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE si basa sugli articoli 16, paragrafo 2, commi 2–5, e 18, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009, che sono stati oggetto di revisione, e per quanto riguarda le autorità competenti degli Stati terzi sugli accordi bilaterali sul trasporto su strada.

Il capoverso 1 disciplina l’assistenza amministrativa reciproca con le autorità competenti degli Stati membri dell’UE. L’assistenza amministrativa reciproca è limitata a informazioni che riguardano il requisito della sede effettiva e stabile nel rispettivo Stato. L’UFT fornisce di conseguenza alle autorità richiedenti l’informazione circa l’adempimento di questo requisito in Svizzera da parte di un’impresa di trasporto su strada. Allo stesso tempo l’UFT può richiedere informazioni per questa via.

Il capoverso 2 si occupa dello scambio di informazioni relativo a tutti i dati che le autorità degli Stati membri dell’UE e l’UFT devono registrare nei loro rispettivi registri nazionali. Lo scambio di informazioni relativo ai dati di cui all’articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a nonché d–g deve avvenire in futuro tramite il sistema di informazione «ERRU» stabilito nei regolamenti di applicazione (UE) 2016/480 e 2017/1440 (cfr. n. 2.1.4) ed è tuttora finalizzato all’attività amministrativa e di controllo delle autorità competenti descritta al capoverso 1.