Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/5: Legge federale sui trasporti internazionali di viaggiatori e di merci su strada · 30 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni nell’ambito dell’accesso alle professioni di trasportatore su strada

Opzione scelta: estensione al trasporto transfrontaliero

Ad oggi sono poco più di 7000 le imprese svizzere di trasporto merci e passeggeri soggette all’obbligo di licenza. Poco più di 1000 imprese effettuano trasporti di viaggiatori, le restanti operano nel trasporto merci. Se nell’obbligo di licenza si fanno rientrare le imprese di trasporto che effettuano il trasporto transfrontaliero di merci con veicoli con un peso totale compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate, ne dovrebbero essere interessate circa 1000 imprese. Queste cifre si basano sulla rilevazione dell’UST del 2013, ma occorre tener conto che in quella rilevazione l’unità di campionatura era il veicolo e non l’impresa. Risulta quindi difficile accertare il numero esatto di ditte o imprese di trasporto che rientrerebbero in futuro nell'obbligo di licenza. A questo si aggiunge il fatto che la rilevazione non distingueva tra trasporto professionale e trasporto per conto proprio. Questa distinzione è a sua volta un criterio decisivo per stabilire se un’impresa di trasporto è soggetta all’obbligo di licenza (trasporto professionale) o no (trasporto per conto proprio). Occorre inoltre notare che l’industria dei trasporti è dinamica, che la rilevazione risale ormai a otto anni fa e che nel frattempo sono cambiate anche le basi legali per l’autorizzazione. Nel 2016, l’obbligo di licenza valido fino ad allora per i veicoli di peso superiore a 6 tonnellate è stato esteso ai veicoli da oltre 3,5 tonnellate. Poiché, oltre ai gestori dei trasporti, in futuro dovranno fornire la prova dell’affidabilità anche tutti gli amministratori con incarichi esecutivi, questo comporta un onere supplementare per l’esame delle domande. Ciò si riflette su tutte le imprese di trasporto soggette all’obbligo di licenza. Con i presenti adeguamenti vengono raccolti dati aggiuntivi dalle imprese di trasporto. La registrazione di questi dati nel registro corrispondente rappresenta un onere amministrativo supplementare per l’UFT, che dipenderà dal numero di nuove imprese di trasporto soggette all’obbligo di licenza.

Se l’obbligo di licenza è esteso solo alle imprese che operano per conto terzi con autofurgoni nel trasporto transfrontaliero, occorre mettere in conto un fabbisogno di personale supplementare pari a un tasso di occupazione da 100 a 200. A seguito della modifica della legge si deve partire dal presupposto che con l'introduzione delle nuove norme e al momento del rinnovo delle licenze l’aumento del volume di lavoro sarà a tratti più consistente.

Alternativa respinta: estensione al traffico interno

In base a una valutazione dell’UST, si presume che siano tra 12 000 e 37 000 le nuove imprese a rientrare nell’obbligo di licenza qualora questo obbligo fosse introdotto per tutte le imprese che trasportano a titolo professionale merci con veicoli con un peso totale tra 2,5 e 3,5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che operino esclusivamente nel traffico interno o transfrontaliero.

Se tutte le imprese che effettuano a titolo professionale trasporti interni o anche transfrontalieri con autofurgoni di peso compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate fossero tenute a disporre di un’autorizzazione, sarebbe da mettere in conto un aumento del fabbisogno di personale presso l’UFT fino a un tasso di occupazione pari a 1000 (max. 1 800 000 fr.) per l’esame delle domande aggiuntive.

Per far fronte ai compiti aggiuntivi, questa alternativa comporterebbe inoltre maggiori spese per beni e servizi pari a oltre 500 000 franchi all’anno.

Gli emolumenti relativi al rilascio aggiuntivo di prime autorizzazioni e rinnovi per le imprese di trasporto su strada (durata di validità della licenza: 5 anni) si stima generino ricavi supplementari fino a 3 000 000 franchi.