Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

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Fatta eccezione per la riserva di energia idroelettrica obbligatoria (cpv. 2 lett. a) la selezione dei partecipanti di cui alla lettera b avviene fondamentalmente mediante gare pubbliche. Tuttavia, a riguardo il nuovo articolo 8b prevede due eccezioni: il DATEC può, in determinate situazioni, imporre la partecipazione ai gestori di centrali elettriche di riserva (cpv. 2) e il Consiglio federale può determinare i partecipanti alla riserva mediante una procedura diversa (cpv. 4 lett. b). Cionondimeno, il Consiglio federale può naturalmente precisare le modalità di svolgimento delle gare pubbliche. Si pensi alla gestione delle gare pubbliche: per esempio può risultare opportuno svolgere una gara pubblica comune per le centrali elettriche di riserva e i grandi impianti di cogenerazione da un lato e i gruppi elettrogeni di emergenza e i piccoli impianti di cogenerazione dall’altro. Il Consiglio federale mirerà per principio a una gara pubblica possibilmente aperta sotto il profilo tecnologico.

Il capoverso 2terprevede un compenso per la partecipazione alla riserva complementare, diversamente dalla partecipazione obbligatoria alla riserva di energia idroelettrica per la quale è riconosciuto semplicemente un indennizzo forfettario moderato (cpv. 6 lett. c). Mentre ai gestori di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione spetta un compenso per la disponibilità, i gestori degli impianti di stoccaggio ricevono un compenso per il mantenimento della riserva e i partecipanti a un’eventuale riserva di consumo un compenso per la prontezza d’impiego. Normalmente questo compenso, nelle tre forme previste, è determinato mediante gare pubbliche; gestito e finanziato in via preliminare dalla società nazionale di rete viene infine rifinanziato attraverso i costi d’esercizio computabili della rete di trasporto. Tale compenso copre in un certo senso i costi della partecipazione alla riserva di energia elettrica indipendenti dall’impiego. Altra cosa è invece l’indennizzo per il prelievo secondo il capoverso 6 lettera e.

La modifica del capoverso 3 è di natura puramente redazionale e dovuta al trasferimento della riserva di consumo nel nuovo capoverso 2bis.

Il capoverso 6 lettera h attribuisce all’autorità che emana l’ordinanza la facoltà di coordinare il prelievo della riserva di energia elettrica con le misure dell’approvvigionamento economico del Paese. Nell’ambito di tale coordinamento non è tuttavia possibile stabilire l’esatta sequenza temporale con cui applicare i singoli strumenti. Per quanto riguarda la riserva di energia elettrica tale sequenza si basa sull’ordine di prelievo stabilito dalla ElCom (cfr. art. 8a cpv. 5 secondo periodo). Le misure dell’approvvigionamento economico del Paese invece sono emanate dal Consiglio federale su richiesta dei delegati dell’Approvvigionamento economico del Paese e pertanto non prevedono un iter predefinito. Queste misure vengono ordinate dopo aver esaminato la situazione specifica e sono inasprite o attenuate in base agli sviluppi e alla valutazione della stessa.

Ai sensi della lettera h il Consiglio federale potrebbe tuttavia prevedere, perlomeno nel caso specifico, che lo strumento sia scelto nel rispetto del principio di proporzionalità in base all’intensità d’intervento, ossia optando per quello con le minori ripercussioni sull’ambiente, l’economia e i privati coinvolti.

In caso di grave penuria di energia elettrica, l’impiego delle riserve di energia elettrica si imporrà per evitare le misure di gestione della domanda previste dalla LAP (tra cui