Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine
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4.2 Modifica di altri atti normativi: legge sul CO2
Art. 19b Indennità per l’obbligo di utilizzare un determinato vettore
energetico
Nell’ambito dei processi in cui si utilizzano, per esempio, gas naturale oppure olio da riscaldamento, il Consiglio federale ha la facoltà di ordinare la commutazione da un vettore energetico all’altro. La commutazione dal gas all’olio da riscaldamento genera maggiori emissioni di CO2. Di conseguenza i gestori degli impianti assoggettati al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) devono consegnare un numero maggiore di diritti di emissione. Solo così possono adempiere ai propri obblighi nell’ambito dell’SSQE, il che, tuttavia, potrebbe generare costi aggiuntivi.
Su richiesta e nel quadro dei crediti approvati, la Confederazione può indennizzare ai gestori di impianti partecipanti all’SSQE i costi dei diritti di emissione se la commutazione a un altro vettore energetico causi loro un pregiudizio finanziario importante, non ragionevolmente esigibile (cpv. 1); essa valuta in ogni singolo caso il sussistere di tale condizione. L’ammontare dei contributi si basa sul prezzo medio dei diritti di emissione sul mercato secondario nell’Unione europea nel momento in cui la commutazione è ordinata (cpv. 2). Il Consiglio federale disciplina i dettagli, quali i criteri per determinare un pregiudizio finanziario importante, non ragionevolmente esigibile, in base, per esempio, al rapporto tra costi aggiuntivi e creazione di valore lordo (cpv. 3).
Art. 31a
Quando è stata introdotta la restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione, l’articolo 31a concedeva anche ai gestori di impianti di cogenerazione che avevano preso un impegno di riduzione la possibilità di svincolare l’impianto dall’impegno di riduzione e assoggettarlo all’obbligo di investimento. In questo modo si garantiva la parità di trattamento durante il periodo corrente di assoggettamento all’impegno. Ciò non è stato messo in discussione e nel 2021 e 2022 i gestori hanno avuto la possibilità di porre fine al proprio impegno di riduzione. Così facendo è stata garantita la parità di trattamento; di conseguenza la norma non è più necessaria e viene abrogata.
Art. 32a
Nell’avamprogetto la tassa sul CO2 applicata ai combustibili impiegati comprovatamente per la produzione di elettricità è restituita totalmente e non più solo parzialmente (cpv. 1). La restituzione ha luogo se il gestore dell’impianto di cogenerazione ha consegnato nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni attestati per la riduzione delle emissioni in Svizzera oppure attestati internazionali per l’ammontare delle emissioni di gas serra causate dalla produzione di elettricità (lett. c). Nell’ordinanza il Consiglio federale disciplina i dettagli, quali i limiti di potenza, le esigenze minime nonché le indicazioni contenute nella domanda,