Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

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normativo della OREI. Sono di natura indicativa. Al termine della consultazione l’amministrazione le esaminerà nell’ottica della densità e del livello normativo.

Per quanto riguarda l’articolo 8b capoverso 4 l’entità e la portata della delega alle lettere a, b e c risulta inequivocabilmente dal testo della norma. Per quanto riguarda le altre lettere va osservato quanto segue:

- la lettera d riguarda soprattutto i requisiti tecnici come previsti dall’articolo 7 capoversi 2 e 3 OREI;

- secondo la lettera e è possibile in generale obbligare i gestori di alcuni o di tutti gli impianti della riserva sotto il profilo produttivo a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni al fine di preservare il bilancio globale dei gas serra (cfr. art. 41 cpv. 1ter ordinanza sul CO2);

- la lettera f costituisce la base per agevolazioni temporanee rispetto da un lato alle prescrizioni d’ordinanza in materia di inquinamento atmosferico a livello federale e, dall’altro, alle prescrizioni d’esercizio cantonali. Questa delega attribuisce al Consiglio federale un margine di manovra relativamente ampio. Tuttavia, va osservato che, l’Esecutivo può avvalersene solo con grande moderazione nel senso di una ultima ratio. Va inoltre sottolineato che tali agevolazioni devono essere concesse solo a titolo individuale e non devono costituire eccezioni generali;

- ai sensi della lettera g il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti lo smantellamento di centrali elettriche di riserva e il relativo finanziamento. In particolare può prevedere che nell’area in questione sia ripristinata la situazione originaria e che anche questi costi siano indennizzati attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto;

- di regola i costi per l’energia di compensazione sono addebitati al gruppo di bilancio che ha notificato il programma previsionale dell’impianto in questione. Tuttavia, per quanto riguarda le centrali elettriche partecipanti alla riserva di energia elettrica, in linea di principio tutti i costi d’esercizio sono coperti mediante il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto (cfr. art. 15a lett. c). Secondo la lettera h l’Esecutivo può stabilire in alcuni casi che i costi per l’energia di compensazione debbano essere assunti dallo stesso gestore della centrale elettrica.

Secondo l’articolo 8b capoverso 5 il Consiglio federale può determinare nelle disposizioni esecutive se, in che misura e a quali condizioni le centrali elettriche già considerate di riserva al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge possano continuare a far parte della riserva di energia elettrica complementare nel quadro del nuovo regime. Come l’articolo 8b capoverso 4 lettera f anche questa norma di delega attribuisce al Consiglio federale un margine di manovra relativamente ampio.

Infine il secondo periodo dell’articolo 56 capoverso 2 LEne autorizza il Consiglio federale a includere nell’elenco di cui al capoverso 1 altri servizi tenuti a trasmettere dati all’UFE.