Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
«%ASFF_YYYY_ID»
limitazioni e divieti di utilizzo, contingentamento o disattivazione della rete) o per minimizzarne le ripercussioni. Precedentemente potrebbe rivelarsi utile in particolare il cosiddetto prelievo anticipato della riserva (cfr. art. 8a cpv. 6 lett. e P-LAEl e art. 19 cpv. 3 OREI). Nei casi estremi di forte penuria nell’approvvigionamento elettrico, attraverso una cosiddetta gestione centralizzata dell’offerta nel quadro dell’approvvigionamento economico del Paese, l’Organizzazione per l’approvvigionamento elettrico in situazioni straordinarie (OSTRAL) potrebbe gestire (anche) parti della riserva di energia elettrica. In questo caso Swissgrid, in qualità di centrale operativa della gestione dell’offerta OSTRAL, otterrebbe l’accesso diretto alla riserva, a prescindere dall’ordine di prelievo stabilito dalla ElCom. Allo stesso tempo, fondamentalmente è possibile intervenire nella gestione della riserva di consumo con misure di contingentamento del consumo.
Art. 8b Disposizioni concernenti la partecipazione alla riserva di energia
elettrica di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di
emergenza e impianti di cogenerazione
Il capoverso 1 contiene due norme fondamentali per la partecipazione delle centrali elettriche di riserva. Innanzitutto è vietato ai gestori di centrali elettriche produrre elettricità direttamente per il mercato; così facendo si riducono al minimo le ripercussioni sull’ambiente dovute all’utilizzo di vettori energetici fossili. Non è escluso un impiego dei generatori al servizio della rete per il mantenimento della tensione, purché ciò non limiti la disponibilità della riserva. Inoltre i gestori devono garantire la massima disponibilità o la sicura prontezza d’impiego delle proprie centrali elettriche. Ciò contribuisce nel contempo ad aumentare la resilienza della riserva di energia elettrica. È molto probabile, infatti, che in una situazione critica di approvvigionamento di energia elettrica si verifichino contemporaneamente anche problemi nell’approvvigionamento di gas. Sulla base di tale disposizione, il Consiglio federale, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, può stabilire requisiti più dettagliati per la possibilità di commutazione a vettori energetici alternativi (p. es. olio da riscaldamento, idrogeno, legna) secondo l’articolo 8a capoverso 2 lettera b numero 2. Va inoltre sottolineato che, ai sensi della disposizione contenuta nell’articolo 6 capoverso 2 lettera b OREI, si può parlare di «disponibilità elevata» solamente se la centrale elettrica è allacciata alla rete elettrica nella zona di regolazione svizzera.
Fondamentalmente i partecipanti alla riserva sono determinati mediante gare pubbliche. Il capoverso 2 attribuisce al DATEC la possibilità di imporre, mediante decisione, la partecipazione alla riserva di energia elettrica ai gestori di centrali elettriche di riserva idonee. Il DATEC stabilisce la durata della partecipazione e il compenso per la disponibilità spettante al gestore. Va da sé, tuttavia, che il DATEC dovrebbe fare uso di tale potere con moderazione, soltanto se l’auspicato dimensionamento della riserva di energia elettrica (cfr. art. 8a cpv. 3) non è raggiunto (in tempo utile) oppure se i costi delle offerte pervenute nell’ambito della gara pubblica non sono adeguati. Si tratta di una disposizione potestativa.
Il capoverso 3 impone ai gestori degli impianti di trasporto in condotta di stabilire condizioni trasparenti e adeguate per l’utilizzo delle condotte da parte delle centrali