Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

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per esempio i rapporti sulle emissioni di gas serra generate con la produzione di energia elettrica (cpv. 2).

Art. 32b

Nell’avamprogetto la restituzione ai gestori di impianti di cogenerazione è disciplinata

nell’articolo 32a; l’articolo 32b pertanto è abrogato.

Art. 49b Disposizione transitoria

Ipotizzando l’entrata in vigore della disposizione il 1° gennaio 2025, la domanda di restituzione del 60 per cento della tassa sul CO2 per il 2024 secondo l’articolo 98b dell’ordinanza sul CO2 può essere presentata all’UFAM entro il 30 giugno 2025. La restituzione del restante 40 per cento della tassa sul CO2 per il 2024 di cui all’articolo 32b capoverso 2, secondo il diritto vigente può essere richiesta al più tardi entro la fine del 2027, purché si dimostri alla Confederazione che, per l’ammontare di tali risorse, sono state adottate misure volte ad aumentare la propria efficienza energetica o l’efficienza energetica di impianti che prelevano elettricità o calore dall’impianto di cogenerazione.

4.3 Modifica di altri atti normativi: legge sull’energia

Art 34a Contributo d’investimento per gli impianti di cogenerazione forza-

calore

Il capoverso 1 prevede contributi d’investimento per gli impianti di cogenerazione. A questi contributi d’investimento si applicano le norme del capitolo 5 della legge sull’energia, sempreché l’articolo 34a non contenga una norma di diverso tenore.

È possibile beneficiare di un contributo d’investimento di cui al capoverso 1 se sono soddisfatte le condizioni elencate nel capoverso 2.

Lettera a: poiché gli impianti di cogenerazione producono contemporaneamente anche calore, la promozione prevede tassativamente che tale calore sia utilizzato o ritirato. Ciò implica quindi che gli impianti funzionino a pilotaggio termico ed esclusivamente in funzione del fabbisogno termico dei consumatori. L’energia elettrica prodotta in questo modo viene immessa nella rete pubblica oppure utilizzata per soddisfare il fabbisogno proprio di elettricità. Inoltre gli impianti devono essere integrati in una nuova rete termica che utilizzi energia rinnovabile quale fonte energetica primaria e che sia indicata nella pianificazione energetica del territorio per le energie rinnovabili dell’ente pubblico competente (Cantone, Comune) oppure, se vengono inseriti in una rete termica esistente, devono sostituire una caldaia per il carico di punta a energia fossile per coprire la domanda di calore.

Lettera b: rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 34a LEne gli impianti di cogenerazione in funzione prevalentemente in inverno, poiché con la promozione si intende aumentare la produzione invernale di elettricità.