Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

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Lettera c: per ragioni di politica climatica, gli impianti di cogenerazione sono alimentati con combustibili rinnovabili. Se non è possibile, l’impianto di cogenerazione deve partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni oppure compensare le emissioni acquistando attestati (cfr. modifica dell’art. 32a legge sul CO2).

Il contributo d’investimento ammonta al massimo al 60 per cento dei costi dell’impianto relativi alla parte elettrica. La parte dell’impianto che serve alla produzione di calore non può beneficiare del contributo (cpv. 3).

Art. 35 cpv. 2 lett. hter

I contributi d’investimento per gli impianti di cogenerazione sono finanziati attraverso il supplemento rete, che non viene aumentato.

Art. 36 cpv. 1 lett. d

Le risorse per i contributi d’investimento agli impianti di cogenerazione sono limitate a 20 milioni di franchi all’anno. Ciò corrisponde a un ulteriore aggravio del Fondo per il supplemento rete di 0.04 ct./kWh; non è ancora chiaro tuttavia se l’importo massimo annuo della promozione verrà interamente utilizzato. A fronte di un contributo d’investimento al massimo del 60 per cento dei costi d’investimento computabili, si dovrebbero quindi generare complessivamente investimenti per quasi 40 milioni di franchi. In questo modo si può ottenere un incremento annuo di circa 20 MW di potenza elettrica da impianti di cogenerazione o 40 GWh di energia elettrica invernale; tale potenza aggiuntiva corrisponde al carico termico medio di quattro grandi reti di teleriscaldamento.

Art. 38 cpv. 1 lett. c

I nuovi impianti di cogenerazione possono ottenere i contributi d’investimento per una durata di dieci anni.

Art. 55a Informazione dell’opinione pubblica

Secondo la nuova disposizione l’UFE, quale autorità competente in materia di approvvigionamento energetico e uso dell’energia (cfr. art. 9 dell’ordinanza del 6 dicembre 199918 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni), informa l’opinione pubblica sulla situazione dell’approvvigionamento energetico del Paese e in particolare rende noti eventi rilevanti e risultati. Tale attività d’informazione consiste principalmente nel diffondere stime sulla sicurezza dell’approvvigionamento a medio-lungo termine, ma anche nel sensibilizzare la popolazione al tema dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Nell’ambito di queste tematiche, l’UFE dispone di una determinata libertà per quanto concerne la scelta degli oggetti del monitoraggio, la determinazione dei dati necessari e la frequenza della trasmissione dei dati. Per

18 RS 172.217.1