Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine
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elettriche di riserva. Questa disposizione è necessaria poiché, per il trasporto del gas, il corrispettivo per l’utilizzazione della rete può rappresentare un fattore di costo rilevante (cfr. anche art. 12 OREI). Poiché le centrali elettriche di riserva sono utilizzate solo in casi eccezionali, i gestori devono poter contare su prodotti a breve termine adeguati. In caso di divergenze, conformemente all’obbligo di trasporto di cui all’articolo 13 della legge del 4 ottobre 196315 sugli impianti di trasporto in condotta, le condizioni per l’utilizzazione della rete sono decise dall’UFE.
Il capoverso 4 si pronuncia sulla necessità di specificare i dettagli a livello di ordinanza. La lettera a costituisce la base delle disposizioni contenute nell’articolo 6 capoversi 1 e 3 lett. A OREI.
Lettera b: fondamentalmente le centrali elettriche di riserva, i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione partecipanti alla riserva di energia elettrica sono determinati mediante gare pubbliche, svolte dalla società nazionale di rete (cfr. art. 8a cpv. 2 lett. b). Secondo la lettera b il Consiglio federale può prevedere delle eccezioni, anche solo per alcune categorie di partecipanti alla riserva (p. es. i piccoli impianti di cogenerazione). In primo luogo l’Esecutivo può affidare lo svolgimento delle gare pubbliche anche al DATEC, che a sua volta, nel quadro dell’organizzazione amministrativa, può delegare tale compito all’UFE. In secondo luogo, per la determinazione dei partecipanti alla riserva il Consiglio federale può stabilire anche una procedura alternativa, incluso il relativo ordinamento delle competenze. Fondamentalmente si tratta di gare pubbliche, ma nei casi in cui risulti opportuno in termini (anche) di efficienza dei costi, si potrebbe svolgere per esempio anche una procedura mediante invito. In particolare nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza sono ipotizzabili dei prodotti standard predefiniti e la possibilità di reagire per le cerchie interessate.
Lettera c: per i gruppi elettrogeni di emergenza, gli impianti di cogenerazione e i consumatori finali il Consiglio federale può prescrivere, in base a questa disposizione e per ragioni pratiche di esecuzione, che quale elemento di congiunzione tra la società nazionale di rete cui compete il prelievo della riserva e i singoli partecipanti alla riserva intervengano degli aggregatori, altrimenti detti «responsabili del pooling» (cfr. art. 7 cpv. 1 OREI). A riguardo, nell’ambito delle disposizioni esecutive è possibile stabilire che siano gli aggregatori a partecipare alla gara pubblica.
Lettera d: il Consiglio federale può definire ulteriori condizioni di partecipazione alla riserva di energia elettrica per i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione. Per esempio l’articolo 7 capoverso 3 OREI pone agli impianti di cogenerazione le condizioni seguenti: offrire una capacità di produzione di elettricità supplementare, mettere a disposizione la propria potenza di produzione durante il periodo di disponibilità esclusivamente per la riserva di energia elettrica e non aver già beneficiato di sostegni finanziari pubblici per la produzione di energia elettrica (p. es. i contributi d’investimento) (cfr. a riguardo anche le nuove disposizioni nell’art. 34a LEne). Nell’articolo 7 capoverso 2 OREI invece sono riportate le condizioni supplementari poste ai gruppi elettrogeni di emergenza.
15 RS 746.1