Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

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di trasporto (mediante l’indennizzo per il prelievo, cfr. art. 20 cpv. 3 OREI) e in quali casi invece i relativi costi debbano ricadere sul gestore della centrale elettrica.

Capoverso 5: le centrali elettriche di riserva di Birr (AG), Cornaux (NE) e Monthey (VS) come pure quelle da inserire nella riserva di energia elettrica mediante gara pubblica ai sensi della OREI, si potranno utilizzare fino al 31 maggio 2026 (cfr. art. 6 cpv. 4 OREI). In base al capoverso 5 il Consiglio federale dispone di un margine decisionale per stabilire se e a quali condizioni gli impianti in questione saranno parte della riserva di energia elettrica anche in futuro.

Art. 15 cpv. 2

La computabilità dei costi della riserva di energia elettrica è ora disciplinata nell’articolo 15a capoverso 1 lettera c.

Art. 15a cpv. 1 lett. c

Capoverso 1 lettera c: in linea di principio tutti i costi della riserva di energia elettrica sono finanziati attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto. Come noto, tale corrispettivo è traslato sulla totalità dei consumatori di energia elettrica. Come espressamente menzionato al numero 1, questi costi comprendono in particolare il compenso spettante agli operatori per la partecipazione alla riserva di energia elettrica. Per quanto riguarda l’indennizzo per il prelievo si effettua una distinzione: se il prelievo è effettuato a seguito di uno squilibrio del mercato (cfr. art. 8a cpv. 5), ossia il caso normale di prelievo della riserva, i relativi costi sono addebitati mediante un corrispondente supplemento ai gruppi di bilancio che hanno deciso di ricorrere al prelievo (cfr. art. 8a cpv. 6 lett. f). Nei restanti casi invece il prelievo è finanziato attraverso Swissgrid mediante il corrispettivo per l’utilizzazione della rete. Tra gli ulteriori costi finanziati attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete figurano anche gli importi forfettari per i servizi prestati dagli aggregatori (cfr. art. 22 cpv. 1 lett. d OREI) nell’ambito del raggruppamento di gruppi elettrogeni di emergenza, impianti di cogenerazione e partecipanti alla riserva di consumo nonché i costi sostenuti dalle centrali elettriche di riserva, dai gruppi elettrogeni di emergenza e dagli impianti di cogenerazione per la tassa sul CO2, i diritti di emissione e gli attestati che i gestori degli impianti devono acquistare conformemente alla normativa in materia di CO2 e alle disposizioni esecutive emanate ai sensi dell’articolo 8b capoverso 4 lettera e. Al numero 1 sono espressamente menzionati i costi di esecuzione, in particolare della società nazionale di rete. I costi di attuazione della ElCom invece sono coperti dal bilancio della Commissione. Secondo il numero 2 la Confederazione può, per esempio, disciplinare l’assunzione dei costi in relazione a eventuali compensi per i Comuni di ubicazione di centrali elettriche di riserva, menzionati nell’articolo 23 capoverso 4 OREI.