Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

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La lettera e costituisce la base per le disposizioni di cui all’articolo 7 capoverso 4 OREI nonché agli articoli 41 capoversi 1tere 3 e 146w dell’ordinanza del 30 novembre 201216 sul CO2. Secondo tali disposizioni tutte le centrali elettriche di riserva partecipano obbligatoriamente al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). I gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione devono partecipare all’SSQE oppure compensare tutte le emissioni di CO2 generate dal prelievo dalla riserva di energia elettrica mediante attestati internazionali (art. 41 cpv. 1 ordinanza sul CO2 in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 4).

Lettera f: come già accennato nel capitolo 3, dalle prime esperienze nella costituzione di una riserva sotto il profilo produttivo per l’inverno 2022/2023 sono emersi diversi elementi del diritto federale e cantonale che possono ostacolare una tempestiva messa a disposizione dell’energia elettrica. La norma di delega alla lettera f è una sorta di soluzione di garanzia per gli eventi difficilmente prevedibili che richiedono l’adozione tempestiva di misure a termine. Diversamente da quanto accadde al momento dell’emanazione dell’ordinanza del 21 dicembre 202217 sull’esercizio di centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente, per gli inverni futuri ci sarà più tempo per approntare misure di protezione dell’ambiente. Viste le condizioni restrittive di cui ai numeri 1 e 2, la lettera f costituisce quindi un’ultima ratio: a livello di disposizioni d’esecuzione e nell’applicazione concreta del diritto bisognerà assicurare un ricorso moderato a tale norma, soltanto nella misura in cui risulti indispensabile per la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico. Inoltre il campo d’applicazione della norma di delega è limitato alla OIAt e alle prescrizioni d’esercizio cantonali; nel quadro della protezione fonica il diritto vigente offre già un sufficiente margine di manovra. Le agevolazioni concesse a seconda del caso devono essere proporzionate e a termine.

Lettera g: ai sensi di questa norma di delega l’autorità che emana l’ordinanza può stabilire condizioni per lo smantellamento di centrali elettriche di riserva (p. es. il ripristino dello stato originario dell’ubicazione) e prevedere che anche questi costi siano finanziati attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto. Nell’ambito delle disposizioni d’esecuzione secondo il capoverso 5 tali prescrizioni possono riguardare anche le centrali elettriche di riserva già esistenti al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, se tali centrali rimangono parte della riserva anche con la nuova normativa.

Lettera h: soprattutto per le centrali elettriche di riserva l’energia di compensazione (art. 4 cpv. 1 lett. eter) può rappresentare un ulteriore fattore di costo rilevante. Essendo queste centrali utilizzate solo in via eccezionale, al momento della messa in esercizio possono verificarsi dei ritardi e conseguenti deviazioni dal programma previsionale. Alla luce di ciò, il Consiglio federale può disciplinare in quali casi, analogamente agli ulteriori costi della riserva di energia elettrica (cfr. art. 15a cpv. 1 lett. c), l’energia di compensazione sia finanziata attraverso il corrispettivo per l’utilizzazione della rete

16 RS 641.711

17 RS 531.66