Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

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Inoltre nella legge del 23 dicembre 20117 sul CO2 vengono aggiunti i due nuovi articoli 19b e 49b, l’articolo 32a è modificato e sono abrogati i precedenti articoli 31a e 32b. Nella legge del 30 settembre 20168 sull’energia (LEne) sono aggiunti i nuovi articoli 34a e 55a e modificati gli articoli 35, 36, 38 e 56.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con la pianificazione finanziaria nonché con le strategie del Consiglio federale

Sebbene non indicato nel programma di legislatura 2019–2023, il presente avamprogetto contribuisce in particolare al raggiungimento dell’obiettivo 16 (approvvigionamento energetico durevole nonché ininterrotto e uso rispettoso delle risorse naturali) e dell’obiettivo 23 (garanzia di un approvvigionamento energetico sicuro e stabile e promozione dello sviluppo della produzione interna di energie rinnovabili).

L’avamprogetto non è incluso nel preventivo 2023 con piano integrato dei compiti e delle finanze (PICF) 2024–2026, in quanto non era ancora previsto al momento della sua approvazione.

L’avamprogetto integra la riserva di energia elettrica prevista dalla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili. Questa contribuisce a mantenere un’elevata sicurezza dell’approvvigionamento elettrico in Svizzera, uno degli obiettivi della Strategia energetica 2050.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

La norma proposta integra la riserva di energia elettrica esistente, costituita al fine di prevenire congestioni critiche dell’approvvigionamento in inverno, con nuovi elementi (centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione). A causa del mancato accordo sull’energia elettrica, la normativa UE in materia non è applicabile in Svizzera. In linea di principio le misure proposte rientrano tuttavia nel quadro delle prescrizioni legali UE, in quanto le riserve strategiche costituite e gestite al di fuori del mercato elettrico usuale sono considerate uno strumento prioritario per prevenire le situazioni di approvvigionamento critiche anche secondo l’articolo 21 capoverso 3 del regolamento (UE) 2019/9439. Per quanto riguarda il dimensionamento della riserva di energia elettrica, occorre tenere in debita considerazione le analisi del fabbisogno anche dei Paesi limitrofi, ad esempio gli studi condotti nel quadro della collaborazione con il Forum energetico pentalaterale (Penta-

7 RS 641.71

8 RS 730.0

9 Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica, GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.