Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine
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contribuisce ad un utilizzo più efficiente dell’energia, soprattutto nell’ottica della prevenzione delle situazioni di crisi.
5.5 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente
A prescindere dalla tecnologia utilizzata, l’impiego di centrali elettriche di riserva aumenta la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico per le aziende e le economie domestiche in Svizzera. L’obiettivo è di scongiurare una situazione di penuria di energia o di mitigarla il più possibile. A seconda dell’intensità e della durata, una tale situazione può avere ripercussioni pesanti per l’economia e la popolazione, con conseguenti costi elevati. Secondo l’Ufficio federale della protezione della popolazione una situazione di penuria di energia elettrica provocherebbe costi per 185 miliardi di franchi20.
Le ripercussioni dell’avamprogetto in termini di emissioni di gas serra sono illustrate al punto 5.5.1. Allo stesso tempo le centrali elettriche di riserva, i gruppi elettrogeni d’emergenza e gli impianti di cogenerazione producono ripercussioni negative sul territorio e sull’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
6.1.1 Basi legali
Le modifiche previste della LAEl poggiano principalmente sull’articolo 91 capoverso 1 Cost. che accorda alla Confederazione un’ampia competenza legislativa in materia di trasporto ed erogazione di energia elettrica, che riguarda in particolare anche le regolazioni del mercato e i provvedimenti per mantenere la sicurezza di approvvigionamento.21 La possibilità di imporre la partecipazione alla riserva di energia elettrica ai gestori di centrali elettriche di riserva idonee poggia invece sull’articolo 102 Cost. riguardante l’approvvigionamento economico del Paese. Si tratta di una misura cautelare ai sensi del capoverso 1 secondo periodo di questa disposizione.
Le modifiche proposte della LEne per la promozione degli impianti di cogenerazione mirano principalmente a un consumo energetico parsimonioso e razionale e pertanto poggiano sia sull’articolo riguardante la politica energetica (art. 89 cpv. 2 Cost.) che sull’articolo relativo alla protezione dell’ambiente (art. 74 Cost.). Già nel suo messaggio del 4 settembre 201322 sul primo pacchetto di misure della Strategia energetica il Consiglio federale aveva fatto presente che l’articolo 74 Cost. dà alla
20 Ufficio federale della protezione della popolazione, Rapporto sull’analisi nazionale dei rischi, 2020.
21 FF 2022 1183, numero 7.1
22 FF 2013 6489, 6669