Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/52: Modifiche della legge sull’approvvigionamento elettrico (riserva di elettricità) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Vi è poi un’ulteriore problematica: la OIAt pone per i gruppi elettrogeni di emergenza un limite generale di funzionamento di al massimo 50 ore all’anno. Questa durata massima d’esercizio è stata inoltre ulteriormente ridotta da diverse disposizioni cantonali. Affinché i gruppi elettrogeni di emergenza partecipanti alla riserva complementare possano comunque funzionare in caso d’emergenza, questo limite massimo dell’attività è stato abrogato a livello sia federale sia cantonale nell’ordinanza del 21 dicembre 202213 sull’esercizio di centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente (non più in vigore).

Entrambi questi esempi dimostrano come, per garantire l’approvvigionamento elettrico, il Consiglio federale necessiti di strumenti giuridici che consentano l’esercizio di centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza. In precedenza, le deroghe necessarie si basavano sull’articolo 32 capoversi 1 e 2 lettera a e sull’articolo 34 LAP. In futuro, grazie al nuovo articolo 8b capoverso 4 lettera f LAEl, il Consiglio federale potrà contare su una norma settoriale, specifica per le centrali elettriche di riserva, i gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione partecipanti alla riserva di energia elettrica, a cui tuttavia dovrà ricorrere con moderazione e in maniera temporanea.

3.1.2 Promozione degli impianti di cogenerazione

Gli impianti di cogenerazione possono contribuire alla produzione di energia elettrica durante la stagione invernale. Pertanto occorre promuoverne il potenziamento attraverso i contributi d’investimento per un ammontare annuo massimo di 20 milioni di franchi al fine di preservare la riserva di energia idroelettrica attraverso la produzione di energia elettrica aggiuntiva negli impianti di cogenerazione. Per beneficiare dei contributi d’investimento gli impianti devono funzionare con combustibili rinnovabili climatico oppure compensare le emissioni di CO2. Questi contributi d’investimento sono finanziati attraverso il Fondo per il supplemento rete, precisamente utilizzando 0.04 ct./kWh su 2.3 ct./kWh, senza alcun aumento del supplemento rete.

Poiché gli impianti di cogenerazione producono contemporaneamente anche calore, la promozione proposta prevede tassativamente che tale calore sia utilizzato o ritirato. Ciò implica quindi che gli impianti funzionino a pilotaggio termico; l’impianto soddisfa così esclusivamente il fabbisogno termico dei consumatori. L’energia elettrica prodotta in questo modo viene immessa nella rete pubblica oppure utilizzata per coprire il fabbisogno proprio di elettricità. Diversa la situazione degli impianti di cogenerazione utilizzati come centrali elettriche di riserva, che devono invece funzionare a pilotaggio elettrico. In questo caso l’impianto di cogenerazione funziona in base ai valori relativi al fabbisogno elettrico. Così facendo è possibile anche un utilizzo al servizio della rete, come per esempio la partecipazione al mercato dell’energia di regolazione o la detenzione come centrale elettrica di riserva.

13 RS 531.66