Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
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2.2 Panoramica della revisione parziale della LDFR
2.2.1 Rafforzamento del principio della coltivazione diretta
Nell’ottica di rafforzare il principio della coltivazione diretta sono previste le misure seguenti.
• Rafforzamento del coltivatore diretto tramite oneri (art. 71 cpv. 1 e 72 cpv. 1bisLDFR): secondo il diritto amministrativo generale, l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione può sostanzialmente stabilire degli oneri anche senza una menzione legale. All’articolo 71 capoverso 1 viene espressamente indicato che l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione può stabilire degli oneri per i coltivatori diretti. Se non vengono adempiuti, l’autorizzazione va revocata. Gli oneri possono includere, ad esempio, l'articolo dello statuto sullo scopo, il vincolo delle quote di partecipazione, la composizione del consiglio di amministrazione o ulteriori obblighi per la gestione e l'amministrazione.
• Rafforzamento del coltivatore diretto rispetto ad altri investitori (art. 4 cpv. 2, 9 cpv. 3, 58 cpv. 4, 61 cpv. 1 e 64 cpv. 1 lett. h LDFR): nel nuovo testo di legge vengono stabilite determinate condizioni per l’autorizzazione all’acquisto di aziende e fondi agricoli da parte di società anonime (SA) e società a garanzia limitata (Sagl). Una di esse è che le quote di partecipazione devono essere detenute esclusivamente da persone fisiche. Le persone fisiche che sono coltivatori diretti devono detenere almeno tre quarti del capitale e dei diritti di voto. Fondazioni, fondi e altri patrimoni giuridicamente autonomi non sono più considerati coltivatori diretti.
• Rafforzamento del coltivatore diretto rispetto agli interessi della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio nonché della natura o del paesaggio (art. 62 lett. h, 64 cpv. 1 lett. d ed e LDFR): si garantisce che per l’acquisto di fondi sostitutivi in relazione a progetti per la protezione dalle piene, la rivitalizzazione delle acque nonché per la costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio non si paghino prezzi esorbitanti. In virtù dell’articolo 65 capoverso 1 lettera b LDFR, l’acquisto di fondi sostitutivi è soggetto ad autorizzazione. Un’autorità indipendente verifica se il terreno coltivo acquistato è utilizzato conformemente allo scopo previsto. Si propone inoltre di rendere possibile l’autorizzazione di eccezioni al principio della coltivazione diretta in caso di acquisto di un fondo agricolo allo scopo di proteggere la natura e il paesaggio soltanto se esiste una zona protetta ai sensi dell’articolo 17 della legge del 22 giugno 19799 sulla pianificazione del territorio (LPT) o se è interessato un oggetto d’importanza nazionale ai sensi della legge federale del 1° luglio 196610 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e se in tal modo la protezione dell’oggetto è meglio garantita a lungo termine.
2.2.2 Rafforzamento della posizione dei coniugi
In vista del rafforzamento della posizione dei coniugi, oltre alle seguenti disposizioni della LDFR si applica il diritto matrimoniale e successorio in vigore. In questo modo i coniugi possono stipulare contratti matrimoniali e successori ancora più adatti alle loro esigenze. Questi contratti devono essere autenticati pubblicamente e richiedono un’accurata preparazione e una buona consulenza. È importante anche sottolineare che un aumento del valore d’imputazione ai sensi dell’articolo 213 CC è legittimo se circostanze particolari come i bisogni di sostentamento, il prezzo di acquisto più elevato dell’azienda agricola, gli investimenti o la situazione finanziaria del proprietario lo giustificano. Onde rafforzare la posizione dei coniugi, con la revisione parziale della LDFR vengono proposte le misure seguenti a complemento del diritto matrimoniale e successorio.
• Diritto di prelazione dei coniugi (art. 42 cpv. 1 n. 1bise 49 cpv. 1 n. 2 LDFR): per sostenere i coniugi che vogliono riprendere un’azienda agricola viene concesso loro un diritto di prelazione al valore di reddito a condizione che intendano gestirla personalmente e che ne sembrino idonei.
9 RS 700
10 RS 451