Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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Il diritto di prelazione del coniuge si applica in secondo rango dopo quello dei discendenti coltivatori diretti. L’esercizio del diritto di prelazione presuppone che prima l’azienda venga messa in vendita. Ciò implica una decisione consapevole e voluta del proprietario.

• Aumento del valore d’imputazione per investimenti importanti (art. 18 cpv. 4 e art. 52 cpv. 2

LDFR): si propone di differenziare la durata di ammortamento del prezzo di ripresa dell’azienda agricola in base all’oggetto dell’investimento, ovvero: 10 anni per le installazioni fisse (p.es. robot per la mungitura), 20 anni per gli edifici (p.es. stalla, abitazione) e 25 anni per i terreni. Inoltre, la consulenza garantisce che tutte le opzioni del diritto di famiglia, di divorzio e societario siano esaminate e prese in debita considerazione. La differenziazione della durata di ammortamento ha un impatto anche sulle trattative sul prezzo in caso di cessione dell’azienda quando il gestore è ancora in vita e nell’esercizio dei diritti di acquisto e di prelazione. In relazione al regime dei beni, l’adeguato aumento del valore d’imputazione è disciplinato nell’articolo 213 CC. Nella liquidazione del regime dei beni occorre vagliare anche un aumento se i bisogni di sostentamento del coniuge superstite lo giustificano.

• Possibilità di superare, senza autorizzazione, il limite dell’aggravio a garanzia delle pretese re-

lative alla liquidazione del regime dei beni stabilite da una sentenza di separazione (art. 117 segg. CC) o di divorzio (art. 111 segg. CC, art. 75 cpv. 1 lett. e LDFR): si propone di prevedere la possibilità di superare, senza autorizzazione, il limite dell’aggravio a garanzia delle pretese relative alla liquidazione del regime dei beni in caso di divorzio o di separazione stabilite da una sentenza del tribunale. In questo modo è più facile finanziarle con un’ipoteca.

2.2.3 Rafforzamento dello spirito imprenditoriale

Nell’ottica di rafforzare lo spirito imprenditoriale sono previste le misure seguenti.

• Aumento del limite dell’aggravio (art. 73 cpv. 1 LDFR): attualmente è previsto che i fondi agricoli

possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell’aggravio. Quest’ultimo corrisponde al valore di reddito agricolo a cui viene applicato un supplemento del 35 per cento. Per rafforzare le aziende agricole e agevolarne il finanziamento si propone di aumentare il supplemento del valore di reddito applicato al limite dell’aggravio dal 35 al 50 per cento.

• Autorizzazione all’acquisto di fondi agricoli anche per le aziende agricole di dimensioni più grandi

(precisazione del commento all’art. 9 LDFR): con una precisazione del commento all’articolo 9 LDFR (coltivazione diretta) si garantisce che anche in futuro i proprietari di aziende agricole di dimensioni più grandi possano acquistare fondi agricoli al fine di migliorare le proprie strutture. Per le aziende con diversi impiegati il principio della coltivazione diretta viene applicato all'acquisto di fondi agricoli in base ai mutamenti avvenuti da quando è entrata in vigore la LDFR a livello aziendale, delle possibilità di produzione e della tecnologia, in modo da poter autorizzare inequivocabilmente l'acquisto di terreni nel raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale.

• Possibilità di costituire un diritto di superficie su fondi agricoli affittati a favore degli affittuari (art.

60 cpv. 1 lett. f LDFR): con una modifica della LDFR viene prevista la possibilità di costituire un diritto di superficie su fondi affittati affinché l’affittuario possa costruire edifici e realizzare piantagioni. L'obiettivo è garantire che gli edifici e le piante rimangano a disposizione dei gestori successivi in caso di cambiamento di affittuario.

• Possibilità di una divisione materiale di aziende di dimensioni più grandi (art. 60 cpv. 1 lett. j

LDFR): al fine di aumentare la libertà di scelta imprenditoriale, le opportunità di specializzazione nonché di migliorare la situazione al momento della successione aziendale è prevista la possibilità di una divisione materiale dell’azienda agricola se, una volta realizzata, vengono a crearsi due o più aziende agricole ai sensi dell’articolo 7 capoversi 1 e 2 LDFR con prospettive di esistenza a lungo termine.

2.2.4 Ulteriori misure

Oltre a quelle menzionate ai capitoli 2.2.1-2.2.3 sono previste le misure seguenti.