Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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2.3.6 Possibilità di superare, senza autorizzazione, il limite dell’aggravio per finanziare le pretese relative alla liquidazione del regime dei beni stabilite da sentenze di separazione e di divorzio

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Il diritto vigente non prevede la possibilità di autorizzare il superamento del limite dell’aggravio per pretese relative alla liquidazione del regime dei beni scaturite da un divorzio o da una separazione (art. 77 e 78 LDFR). Per finanziare le pretese relative alla liquidazione del regime dei beni stabilite da una sentenza del tribunale non è pertanto possibile accendere un’ipoteca che superi il limite dell’aggravio.

Mentre al proprietario viene assegnata la proprietà fondiaria senza alcun onere aggiuntivo, senza l’adeguamento il partner che lascia la relazione dovrebbe eventualmente accettare un mutuo non garantito o, in ultima analisi, potrebbe non essere in grado di ottenere la pretesa riconosciuta.

Nuova normativa proposta

Si propone di prevedere la possibilità, senza autorizzazione della competente autorità esecutiva cantonale, di superare il limite dell’aggravio a garanzia delle pretese relative alla liquidazione del regime dei beni stabilite da una sentenza di separazione (art. 117 segg. CC) o di divorzio (art. 111 segg. CC). I coniugi possono chiedere la separazione per un periodo di tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 117 segg. CC se il divorzio è escluso (p.es. per motivi religiosi). Il superamento del limite dell’aggravio senza autorizzazione non è quindi ammesso in caso di una separazione consensuale senza sentenza del tribunale o di uno scioglimento della comunione domestica con un’organizzazione della vita separata stabilita dal giudice (misure di protezione del matrimonio art. 175 segg. CC).

➔ Articolo 75 capoverso 1 lettera e LDFR

2.3.7 Aumento del limite dell’aggravio

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

In virtù del diritto vigente, i fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare soltanto fino a concorrenza del limite dell’aggravio (art. 73 segg. LDFR). Quest’ultimo corrisponde al valore di reddito agricolo a cui viene applicato un supplemento del 35 per cento. L’ultimo adeguamento del limite dell’aggravio risale al 1994. Negli anni 1999-2023 i costi di costruzione sono aumentati del 31 per cento. Siccome il valore di reddito è nettamente inferiore ai costi di investimento e al valore venale dei fondi e delle aziende agricole, si è creato un deficit di finanziamento nonostante il suddetto adeguamento.

Nuova normativa proposta

Al fine di rafforzare le aziende agricole e facilitarne il finanziamento si propone di aumentare il supplemento del valore di reddito applicato al limite dell’aggravio dal 35 al 50 per cento. In questo modo si evita che le aziende agricole si indebitino eccessivamente poiché la sostenibilità viene verificata ad ogni finanziamento. Le aziende agricole possono coprire il loro fabbisogno finanziario grazie alla garanzia da pegno immobiliare e, se la solvibilità è buona, con ipoteche vantaggiose e crediti di investimento esenti da interessi della Confederazione. Il coefficiente di indebitamento è diminuito gradualmente negli ultimi anni. Considerando il valore attuale di 6,76, le aziende agricole potrebbero teoricamente ripagare tutti i loro debiti in circa 7 anni. La misura prevista accresce il margine di manovra finanziario degli imprenditori. Ad esempio, un'azienda con un valore di reddito agricolo di 700 000 franchi potrà accendere un’ipoteca fino a 1 050 000 franchi senza autorizzazione.

➔ Articolo 73 capoverso 1 LDFR