Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
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Articolo 49 capoverso 1 numero 2
Il diritto di prelazione del coniuge per quote di comproprietà sull’azienda agricola assicura il mantenimento e il consolidamento dell’azienda agricola qualora un comproprietario intendesse vendere la propria quota.
Articolo 52 capoverso 2
Gli adeguamenti della durata di ammortamento all’articolo 18 capoverso 4 ovviamente si applicano anche per la prelazione.
Articolo 60 capoverso 1 lettere f e j
Attualmente per un affittuario di un’azienda agricola può essere costituito un diritto di superficie su una particella dell’azienda. In considerazione degli sviluppi in atto nei settori della pianificazione del territorio e della protezione del paesaggio, il gestore di un’azienda agricola dovrebbe avere la possibilità di costruire un edificio agricolo anche su una particella affittata in base al diritto di superficie. Per diritto di superficie si intende anche una servitù su singole piante e piantagioni ai sensi dell’articolo 678 CC. Il contratto di affitto per la particella di base dovrebbe essere concluso per la stessa durata e dichiarato parte integrante del contratto di diritto di superficie.
Con la nuova lettera j le aziende agricole possono essere suddivise se le aziende agricole venutesi a creare dopo la divisione adempiono i requisiti di cui all’articolo 7 capoversi 1-3 LDFR e se sono già disponibili tutti gli edifici e gli impianti necessari per la produzione agricola. L’articolo 5 (Riserve del diritto cantonale) non è applicabile. La suddivisione deve essere compatibile con gli obiettivi della pianificazione del territorio e richiede quindi un coordinamento con le autorità preposte alla pianificazione del territorio. La suddivisione non deve comportare una carenza di edifici agricoli o la necessità di nuove abitazioni. Va pertanto espressamente menzionato che la disposizione dell’articolo 7 capoverso 4 lettera b, secondo cui è possibile costruire gli edifici mancanti necessari alla gestione se le relative spese sono sopportabili per l’azienda, non è applicabile.
Articolo 61 capoverso 1
Al capoverso 1 è espressamente menzionato l’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di azioni o quote di società di capitali i cui attivi constino principalmente di un’azienda agricola o di un fondo agricolo. Il Tribunale federale ha stabilito che il trasferimento di tali diritti di partecipazione è comparabile a un cambiamento di proprietà e richiede un’autorizzazione (cfr. DTF 140 II 233 E. 4 e 5). La modifica, da un lato aumenta la trasparenza e la certezza del diritto, dall’altro consente di ribadire chiaramente che i passaggi di proprietà di quote di società i cui attivi non constino principalmente di un’azienda agricola né di un fondo agricolo non sono soggetti all’obbligo di autorizzazione. Questa limitazione si fonda sulla formulazione dell’autorizzazione eccezionale in caso di fusione o scissione (art. 62 lett. g LDFR).
Articolo 62 lettera h
Per l’acquisto di fondi sostitutivi per progetti edilizi ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque nonché della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche è richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 65 capoverso 1 lettera b LDFR. Com’è stato il caso finora, per l’acquisto di terreni agricoli all’interno del comprensorio del progetto non serve alcuna autorizzazione.
Articolo 64 capoverso 1 lettere d, e ed h
L’oggetto naturale protetto, finora contemplato alla lettera e come opera naturale protetta, viene integrato nella lettera d e precisato. Anche le zone protette di cui alla lettera d vengono puntualizzate. In linea di principio l’acquisto è autorizzato secondo la presente disposizione se in tal modo è meglio garantita la protezione a lungo termine dell’oggetto in questione. Ai sensi dell’articolo 15 LPN, la Confederazione può, mediante contratto o, qualora ciò non sia possibile, mediante espropriazione, acquistare o tutelare siti naturali, luoghi storici oppure rarità naturali e monumenti d’importanza nazionale. Può affidarne l’amministrazione a Cantoni, Comuni od organizzazioni. La protezione e la manutenzione dei biotopi d’importanza nazionale sono assicurate per quanto possibile in base ad accordi conclusi