Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
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4.5 Ripercussioni sull’ambiente
Nel quadro del processo di acquisto l'acquirente è tenuto a dimostrare che in tal modo può essere meglio garantita la protezione della superficie in questione. Le modifiche relative all'obbligo di autorizzazione all'acquisto di superfici di una divisione materiale rafforzano il principio della coltivazione diretta in quanto spetta all'autorità cantonale competente accordare l’autorizzazione all'acquisto, controllare che il terreno coltivo sia utilizzato conformemente allo scopo previsto e appurare che il prezzo pagato non superi quello consentito. In questo modo si evitano prezzi esorbitanti o che vengano acquistate superfici senza metterle a disposizione dei coltivatori diretti come fondi sostitutivi.
La nuova normativa non esclude la possibilità di realizzare progetti di protezione contro le piene, di rivitalizzazione delle acque, nonché di costruire bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche in quanto, com’è stato il caso finora, per l’acquisto di terreni per i progetti concreti non serve alcuna autorizzazione, mentre per l’acquisto di fondi sostitutivi è possibile ottenere l’autorizzazione se le rispettive esigenze sono adempiute. Di norma l’autorità cantonale esecutiva dovrebbe rilasciarla nel giro di un mese. Di conseguenza non sono da attendersi ritardi significativi nella realizzazione di questi progetti di ampia portata e di lunga durata. Il prezzo consentito ai sensi dell'articolo 66 LDFR evita prezzi di vendita esorbitanti o aspettative eccessivamente elevate da parte dei venditori, garantendo così un utilizzo parsimonioso del denaro dei contribuenti.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Le presenti modifiche di legge si basano sugli articoli della Costituzione menzionati nell’ingresso, segnatamente sull’articolo 104 ai sensi del cui capoverso 3 lettera f la Confederazione viene esplicitamente autorizzata a emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
5.2.1 Impegni nell’ambito dell’OMC
La nuova normativa proposta è compatibile con gli impegni assunti dalla Svizzera nell’ambito
dell’OMC.
5.2.2 Altri impegni internazionali
Nessuna disposizione dell'UE, vigente o prevista, riguarda esplicitamente il diritto fondiario rurale, che rimane di competenza dei singoli Stati membri.
Le modifiche della LDFR sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Le proposte sono in linea con gli impegni generali, come ad esempio quelli derivanti per la Svizzera dalla Convenzione del 18 dicembre 197918 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Con le misure si applicano altresì le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne (Comitato CEDAW) concernenti le «Donne nelle aree rurali», rivolte alla Svizzera nel 2009 e nel 2016. Infine, le misure sono in linea anche con le conclusioni della 62a sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne (CSW) del 2018.
18 RS 0.108