Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
2.3.8 Autorizzazione all’acquisto di fondi agricoli anche per le aziende agricole di dimensioni più grandi
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
In virtù dell’articolo 104 capoverso 2 Cost., a complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando, se necessario, al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo. Per raggiungere questo obiettivo, ai sensi dell’articolo 104 capoverso 3 lettera f Cost. la Confederazione può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale. Ciò significa che il terreno coltivo può essere acquistato soltanto da acquirenti che ne assicurano la coltivazione diretta. La proprietà fondiaria del contadino è consolidata definitivamente soltanto se questi è proprietario del terreno. La LDFR persegue tale obiettivo tramite il principio della coltivazione diretta (art. 9 LDFR). È coltivatore diretto chi coltiva lui stesso il suolo agricolo e, se si tratta di un’azienda agricola, la dirige personalmente. È idoneo alla coltivazione diretta chi ha le capacità necessarie secondo la concezione usuale nel Paese per coltivare lui stesso il suolo agricolo e per dirigere personalmente un’azienda agricola. Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha confermato a più riprese il requisito secondo cui un coltivatore diretto deve essere in gran parte attivo personalmente nella sua azienda. Spetta sostanzialmente alle autorità amministrative determinare se l’acquirente è un coltivatore diretto (art. 80 e 90 cpv. 1 lett. a LDFR).
Da quando è entrata in vigore la LDFR le aziende sono diventate più grandi. La razionalizzazione del lavoro è aumentata con conseguente calo del volume di manodopera. La maggior parte delle aziende oggi è gestita da una persona con la collaborazione dei membri della famiglia. Anche la forma dell’organizzazione del lavoro è cambiata. Si ricorre maggiormente alla collaborazione interaziendale e al lavoro di contoterzisti. Altre aziende si sono ingrandite e lavorano tutto l'anno o almeno stagionalmente ricorrendo a manodopera extrafamiliare che spesso raggiunge un volume elevato. A fronte di questa evoluzione le autorità cantonali sono sempre più spesso chiamate a verificare se il principio della coltivazione diretta non rappresenti una limitazione all’ingrandimento delle aziende. La loro costante crescita è una conseguenza diretta del mutamento strutturale e delle opportunità offerte dalle nuove possibilità tecniche per razionalizzare la gestione delle superfici. La LDFR mira a rafforzare non soltanto il principio della coltivazione diretta (art. 1 cpv. 1 lett. b LDFR), bensì anche la struttura aziendale (art. 1 cpv. 1 lett. a LDFR), offrendo la possibilità di migliorare la struttura delle aziende agricole esistenti e quindi di ingrandirle.
Nuova normativa proposta
L’acquisto di fondi agricoli da parte di aziende agricole di dimensioni più grandi continua a essere possibile. I Cantoni seguono già la prassi di autorizzare l’acquisto di fondi agricoli se l’acquirente gestisce sostanzialmente in prima persona l’azienda agricola. Onde fornire alle autorità esecutive cantonali una certezza del diritto ancora maggiore, nell’ambito della presente revisione parziale l’articolo 9 capoverso 1 LDFR viene commentato in modo inequivocabile al fine di consolidare la prassi pluriennale delle autorità esecutive cantonali. Trattandosi di una valutazione caso per caso per un numero limitato di casi, non è possibile proporre una norma legale generalmente applicabile.
➔ Commento all’articolo 9 capoverso 1 LDFR
2.3.9 Possibilità di costituire un diritto di superficie su fondi agricoli affittati a favore degli affittuari
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
La quota dei fondi affittati è in costante crescita. Secondo il diritto vigente, i gestori di aziende agricole non possono costruire edifici o realizzare piantagioni (p.es. frutteti o vigneti) in proprietà su un fondo agricolo affittato. Questo limita il margine di manovra imprenditoriale delle aziende e impedisce soluzioni a lungo termine per gli investimenti dell'affittuario su fondi di terzi. Gli agricoltori hanno bisogno di