Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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2.3.3 Rafforzamento del coltivatore diretto rispetto agli interessi della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio nonché della natura o del paesaggio

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Nel quadro della revisione della LPAc, nel 2011 è stato sancito nella legge il principio secondo cui l’autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto di fondi agricoli ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche nonché a scopo di sostituzione reale per tali esigenze (art. 62 lett. h LDFR). Vi è la possibilità di acquistare anticipatamente fondi sostitutivi, ma bisogna garantire che tali superfici non vengano utilizzate oltre il necessario. Senza l’obbligo di autorizzazione non è possibile effettuare il controllo del prezzo consentito per l’acquisto di fondi sostitutivi ai sensi dell’articolo 66 LDFR, il che significa che l’ente pubblico può pagare prezzi più alti rispetto ai coltivatori diretti. Diversi Cantoni hanno emanato linee guida per l’acquisto di fondi sostitutivi che danno all’ente pubblico la possibilità di pagare un prezzo superiore a quello consentito.

La LDFR prevede inoltre possibili eccezioni al principio della coltivazione diretta se un fondo agricolo viene acquistato ai fini della protezione della natura o del paesaggio (art. 64 cpv. 1 lett. d ed e LDFR). Queste eccezioni vengono precisate poiché la legislazione e la giurisprudenza nel settore degli oggetti da proteggere sono evolute e l’attuazione degli oneri concreti in materia di protezione è garantita anche senza l’acquisto dei rispettivi fondi agricoli.

Nuova normativa proposta

Occorre garantire che non vengano pagati prezzi esorbitanti (art. 66 LDFR) per l’acquisto di fondi sostitutivi e che il terreno coltivo così acquistato sia successivamente utilizzato in conformità dello scopo per la protezione contro le piene, la rivitalizzazione delle acque nonché la costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche. Com’è stato il caso finora non serve alcuna autorizzazione per l’acquisto di terreni per questi progetti. Nel settore della protezione della natura viene sottolineato l'aspetto della protezione degli oggetti d’importanza nazionale.

Inoltre si propone che le eccezioni siano autorizzate soltanto se:

• esiste una zona protetta ai sensi dell’articolo 17 LPT o, se è interessato un oggetto d’importanza nazionale, ai sensi della LPN;

• in tal modo la protezione dell’oggetto è meglio garantita a lungo termine.

➔ Articoli 62 lettera h e 64 capoverso 1 lettere d ed e LDFR

2.3.4 Diritto di prelazione dei coniugi

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Al momento della vendita di un’azienda agricola o di un fondo agricolo, attualmente i discendenti, i fratelli o sorelle e figli loro nonché gli affittuari hanno un diritto di prelazione sancito per legge se intendono procedere alla coltivazione diretta. I coniugi, invece, non hanno un tale diritto di prelazione se intendono procedere alla coltivazione diretta. Questa disparità non è più giustificata, anche nell’ottica di un pari trattamento tra generi (art. 8 cpv. 3 Cost.). Un diritto di prelazione comporta il trasferimento della proprietà soltanto se il proprietario aliena il fondo a terzi. Il titolare del diritto di prelazione deve esercitarlo facendolo valere entro tre mesi (art. 681a CC). Se il diritto di prelazione non è esercitato entro il termine previsto, decade. Se la prelazione è legalmente valida, la LDFR prevede due importanti garanzie per il venditore. A garanzia della coltivazione diretta, per legge vigono un divieto d’alienazione nei 10 anni successivi al trasferimento della proprietà (art. 54 LDFR) e il diritto all’utile per 25 anni (art. 53 LDFR).