Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
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Ingresso
L’ingresso della LDFR non era stato adeguato dopo l’entrata in vigore della versione integralmente rivista della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Gli articoli della vecchia Costituzione federale corrispondono agli articoli ora indicati 26, 36, 104 e 122 Cost. Il compito della Confederazione di garantire l’approvvigionamento della popolazione sancito nell’articolo 104 capoverso 1 lettera a Cost. è concretizzato nel più recente articolo 104a Cost. (Sicurezza alimentare). Conformemente alle Direttive di tecnica legislativa17, non è consentito elencare articoli che precisano disposizioni vigenti.
Articolo 4 capoverso 2
Una partecipazione maggioritaria di tre quarti a una persona giuridica va assoggettata alle disposizioni tese a proteggere le aziende agricole se gli attivi della persona giuridica constano principalmente di un’azienda agricola. Per verificare il requisito relativo agli attivi principali, nel caso specifico va considerato il valore venale degli attivi nel bilancio della persona giuridica in questione. Basandosi sul valore contabile degli attivi si avrebbe infatti una valutazione soggettiva. La valutazione non può nemmeno basarsi sul valore di reddito agricolo perché ciò determinerebbe una ponderazione eccessiva della sostanza non agricola (p.es. partecipazioni, immobili, terreni edificabili) rispetto all’azienda agricola. Se gli attivi a bilancio della società di capitali constano principalmente di un’azienda agricola, nella divisione ereditaria per l’attribuzione della partecipazione maggioritaria di tre quarti è determinante il valore di reddito agricolo dell’azienda agricola e per le pertinenze agricole il valore d’uso (art. 17 LDFR). I valori patrimoniali non agricoli di norma sono valutati al valore nominale o al valore venale. Il valore delle quote attribuite si ottiene dal valore degli attivi meno il capitale di terzi a bilancio e meno eventuali ulteriori oneri latenti (p.es. imposte differite su rischi o riserve latenti).
Articolo 9 capoverso 1 (spiegazioni integrative sul principio della coltivazione diretta)
La definizione di coltivatore diretto (art. 9 cpv. 1 LDFR) è stata consolidata da anni di giurisprudenza e prassi. Prima dell’entrata in vigore della LDFR la legislazione non contemplava alcuna definizione della coltivazione diretta. Il Tribunale federale l’ha elaborata nella sua giurisprudenza sul diritto successorio rurale (vecchio art. 620 segg. CC). I criteri ivi stabiliti si applicano fondamentalmente anche nel quadro della LDFR (DTF134 II 586 E. 3.1.2, sentenze 2C_747/2008 del 5 marzo 2009 E. 3.1; 5A.17/2006 del 21 dicembre 2006 E. 2.4.1; 5A.20/2004 del 2 novembre 2004 E. 3.2; 5C.247/2002 del 22 aprile 2003 E. 3.2; 5A.9/2001 del 30 luglio 2001 E. 2b; messaggio del 19 ottobre 1988 sulla LDFR, FF 1988 III 821
n. 221.3 concernente l’art. 10 D-LFDR con riferimento alla DTF 107 II 30 E. 2). All’articolo 9 capoverso 1 LDFR sono stati ripresi i capisaldi di questa giurisprudenza. Il coltivatore diretto è una persona che, insieme ai suoi familiari (cfr. anche DTF 110 II 488 E. 5) e ai suoi lavoratori, gestisce sostanzialmente in prima persona il fondo da acquistare (cfr. DTF 115 II 181 E. 2b). Le aziende si sviluppano, si specializzano e si ingrandiscono costantemente. Oltre che con la propria manodopera, il lavoro viene svolto sempre più spesso da contoterzisti e con macchinari speciali utilizzati a livello interaziendale. Le aziende ad alta intensità di lavoro e quelle più grandi impiegano un volume di manodopera più elevato.
Gestire un'azienda in prima persona significa prendere le decisioni necessarie facendosene carico attivamente. Il coltivatore diretto è unicamente il capoazienda che prende le decisioni aziendali più importanti assumendosene personalmente la responsabilità. Sempre di competenza del capoazienda sono le decisioni di investimento e quelle strategiche, come i piani di coltivazione, i programmi zootecnici, la cooperazione con altre aziende o gli accordi sulla vendita dei prodotti. Mentre in un'azienda con poca manodopera extrafamiliare il capoazienda prende da solo praticamente tutte le decisioni in tutti gli ambiti, in aziende di dimensioni più grandi è possibile che le competenze decisionali per singole fasi di lavoro o in singoli rami aziendali o per quanto riguarda l'impiego di singoli collaboratori siano delegate a
17 Direttive di tecnica legislativa (DTL), Cancelleria federale svizzera, Berna, stato 2024; Titolo terzo, Capitolo 1, Sezione 2 (sotto: https://www.bk.admin.ch/apps/gtr/it/)