Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
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• Attribuzione della competenza a livello interno della Confederazione per il diritto fondiario rurale e il diritto sull’affitto agricolo: con una modifica dell’ordinanza del 17 novembre 199911 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell’ordinanza del 14 giugno 199912 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, con effetto a inizio 2021 il Consiglio federale ha attribuito al DEFR la competenza per la LDFR e la legge federale del 4 ottobre 198513 sull’affitto agricolo (LAAgr). A seguito di questo passaggio di competenze, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha assunto il compito di gestire le questioni tecniche, mentre l’Ufficio federale di giustizia (UFG) continuerà ad agire formalmente nei confronti dei tribunali. Il passaggio di competenze previsto non ha potuto tuttavia essere ancora implementato a livello di legge vista la volontà di disgiungere la revisione della LDFR dalla PA22+ e quindi viene attuato nell’ambito della presente revisione parziale.
• Definizione del valore di reddito: nel 2018 è stata varata a livello di ordinanza la Guida per la stima del valore di reddito agricolo, inserendola come allegato nell’ordinanza del 4 ottobre 199314 sul diritto fondiario rurale (ODFR). La definizione del valore di reddito secondo l'attuale metodo di calcolo viene ora inserita nella LDFR. Come tasso di capitalizzazione viene applicato un tasso di costo del capitale ponderato anziché il tasso d’interesse applicabile alle ipoteche di primo grado. Il tasso di costo del capitale ponderato tiene conto del rapporto tra capitale proprio e capitale di terzi definendo un tasso d’interesse per il capitale proprio a più alto rischio in aggiunta al tasso d’interesse per il capitale di terzi.
2.3 Nuova normativa proposta
2.3.1 Rafforzamento del coltivatore diretto tramite condizioni e oneri
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
La LDFR mira a rafforzare il ruolo del coltivatore diretto nell’acquisto di aziende e fondi agricoli e quindi a promuovere la proprietà fondiaria rurale (art. 1 cpv. 1 lett. a e b LDFR). Da quando il principio della coltivazione diretta è stato sancito nella legge nel 1994 è in atto un profondo cambiamento nel settore agricolo. La cessione dell’azienda all'interno della famiglia non è più scontata. Gli acquirenti che non possono dimostrare di aver maturato un'esperienza e una pratica pluriennali nella gestione agricola non sono esclusi a priori dall’autorizzazione all’acquisto. Un artigiano, ad esempio, potrebbe essere interessato ad acquistare un terreno per allevarvi ovini. Tuttavia, al momento dell’acquisto l’acquirente deve dimostrare in modo credibile che in futuro gestirà adeguatamente il terreno agricolo che intende acquistare. Naturalmente potrà fornire la prova della coltivazione diretta solo dopo l'acquisto. Di conseguenza, per questi e altri casi simili le autorità esecutive cantonali accordano sempre più spesso autorizzazioni all’acquisto vincolate a oneri specifici.
Attualmente l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione può revocare la sua decisione entro 10 anni soltanto se l’acquirente l’ha conseguita fornendo informazioni false (art. 71 LDFR). Onde garantire la coltivazione diretta e l’adempimento degli oneri dopo l’acquisto, la revoca deve essere possibile anche in caso di mancato adempimento degli oneri previsti dall’autorizzazione.