Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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1.2 Diritto fondiario rurale

1.2.1 Base costituzionale

Le competenze della Confederazione nei settori dell’agricoltura e della filiera alimentare sono formulate nella Costituzione federale, in primo luogo nell’articolo 104 (Agricoltura). La garanzia dell’approvvigionamento della popolazione, già definita come compito della Confederazione nell’articolo 104 capoverso 1 lettera a, è integrata con le disposizioni supplementari di cui all’articolo 104a. Siccome la LDFR contiene disposizioni sull’acquisto di fondi agricoli, sul diritto successorio nonché sull’indebitamento massimo possibile, sono rilevanti anche gli articoli 26 (Garanzia della proprietà), 36 (Limiti dei diritti fondamentali, segnatamente della libertà economica) e 122 (Diritto civile) della Costituzione federale. La LDFR contempla diversi ambiti del diritto e contiene disposizioni sia del diritto pubblico sia del diritto civile.

1.2.2 Obiettivi della vigente LDFR

La LDFR è impostata sull’azienda a conduzione familiare e ha lo scopo di promuovere la proprietà fondiaria rurale, fondamento sia di un ceto rurale sano sia di un’agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo, così come di conservare e migliorare le sue strutture (art. 1 cpv. 1 lett. a LDFR). Mira inoltre a rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell’affittuario, nonché a combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo (art. 1 cpv. 1 lett. b e c LDFR). Anni di giurisprudenza hanno consolidato il concetto basilare di coltivazione diretta (art. 9 LDFR), il cui elemento centrale è la capacità di coltivare in prima persona il suolo. Attraverso l’autorizzazione all’acquisto (art. 61 LDFR) si garantisce che gli acquirenti coltivatori diretti possano acquistare le superfici agricole offerte sul libero mercato a prezzi non esorbitanti (art. 66 LDFR). Le eccezioni previste rendono possibile l’acquisto di terreni per altri scopi importanti anche senza coltivazione diretta (art. 62, 64 e 65 LDFR).

1.2.3 Rapporto con il diritto civile

La LDFR è una legge speciale che disciplina nello specifico le aziende e i fondi agricoli. Tratta temi quali la cessione dell’azienda in base al diritto successorio, l’alienazione mediante trattativa privata, la valutazione e altri aspetti rilevanti per l’agricoltura svizzera e per i rapporti giuridici concernenti i fondi agricoli.

Il Codice civile svizzero (CC)2, invece, è una legge generale che disciplina diversi ambiti del diritto civile. Contiene disposizioni su contratti, proprietà, diritto successorio, diritto di famiglia, registro fondiario e altre questioni di diritto civile.

La LDFR è poziore al CC, il che significa che in caso di controversie o questioni relative alle aziende o ai fondi agricoli le disposizioni della LDFR prevalgono. Se una fattispecie non è disciplinata nella LDFR si applicano le disposizioni generali del CC.

1.2.4 Mutamento strutturale in agricoltura dal varo della LDFR

Dall'entrata in vigore della LDFR nel 1994 le strutture, le possibilità di produzione e le forme di organizzazione delle aziende agricole sono evolute. Se all'epoca della stesura della LDFR in Svizzera si censivano ancora circa 100'000 aziende agricole, nel 2022 il loro numero era già sceso a meno di 50’000. Parallelamente, le dimensioni delle aziende agricole hanno segnato un costante aumento. Questa tendenza è tuttora in atto. Il numero di aziende con più di 30 ettari di superficie agricola utile (SAU) cresce, mentre le aziende più piccole sono in calo. Circa la metà della SAU gestita è in affitto. La maggior parte delle aziende agricole è a conduzione familiare. L’ingrandimento delle aziende avviene affittando

2 RS 210