Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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Nuova normativa proposta

Le autorità competenti ad accordare l’autorizzazione sono espressamente autorizzate a stabilire oneri per i coltivatori diretti. Se questi non vengono adempiuti, l’autorizzazione all’acquisto può essere revocata nei primi 10 anni dal suo rilascio. Se la revoca non può essere applicata nella pratica, l'autorità competente ad accordare l’autorizzazione ha la possibilità di stabilire misure alternative per ripristinare la situazione giuridica originaria. In questo contesto il fondo potrebbe, ad esempio, essere nuovamente alienato a un coltivatore diretto con il consenso del proprietario. Secondo il diritto vigente, la revoca è possibile solo se l'autorizzazione è stata comprovatamente conseguita fornendo informazioni false (art. 71 cpv. 1 LDFR). Nella pratica, tuttavia, è difficile per l'autorità competente ad accordare l’autorizzazione dimostrare che essa è stata ottenuta in modo fraudolento.

➔ Articoli 71 capoverso 1 e 72 capoverso 1bisLDFR

2.3.2 Rafforzamento del coltivatore diretto rispetto ad altri investitori

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Le persone giuridiche (p.es. SA o Sagl) possono acquistare aziende e fondi agricoli allo scopo di coltivarli direttamente. L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione deve verificare le persone fisiche che agiscono per le persone giuridiche. Nella LDFR le persone giuridiche sono menzionate solo marginalmente all’articolo 4 capoverso 2 ed esclusivamente in relazione alle aziende agricole. Il principio della coltivazione diretta viene rafforzato affinché soltanto le persone giuridiche che adempiono criteri ben definiti possano acquistare fondi agricoli. Il cambiamento di proprietà delle quote di partecipazione di tali persone giuridiche deve essere soggetto ad autorizzazione. Le persone giuridiche come forma di organizzazione per la gestione aziendale sono sempre più numerose anche in ambito agricolo. Oltre a vantaggi fiscali, ve ne sono altri legati alla chiarezza dell'organizzazione (separazione tra privato e impresa) e alla responsabilità.

Nuova normativa proposta

In vista di rafforzare la posizione del coltivatore diretto in una società di capitali, nella LDFR vengono introdotte le seguenti condizioni per l’autorizzazione all’acquisto di aziende e fondi agricoli da parte di una società di capitali.

• I coltivatori diretti possono fondare una società anonima o una società a garanzia limitata per gestire l’azienda agricola o i fondi agricoli. Le persone fisiche che sono coltivatori diretti devono detenere almeno tre quarti del capitale e dei diritti di voto.

• Le quote di partecipazione devono essere detenute esclusivamente da persone fisiche. Onde poter garantire il principio della coltivazione diretta servono forme di organizzazione trasparenti e facilmente controllabili. Pertanto, l’autorizzazione deve poter essere negata a gruppi di imprese, società anonime quotate in borsa o ad altre società con molti membri (p.es. associazioni).

• Fondazioni (art. 80 CC), fondi15 e altri patrimoni giuridicamente autonomi non sono considerati coltivatori diretti.

• I passaggi di proprietà di azioni o quote sociali di persone giuridiche i cui attivi constino principalmente di un’azienda agricola o di fondi agricoli devono essere espressamente autorizzati.

• I trasferimenti di diritti di partecipazione di minoranza nella misura di un quarto al massimo possono essere autorizzati se è dimostrato che tre quarti delle quote sono ancora detenuti da coltivatori diretti.

➔ Articoli 4 capoverso 2, 9 capoverso 3, 61 capoverso 1 e 64 capoverso 1 lettera h LDFR

15 Ai sensi della legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31)