Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
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1.3 Ambiti politici correlati alla LDFR
1.3.1 Politica di pianificazione del territorio
Con l’attuazione della prima fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 1)4 viene incentivato uno sviluppo centripeto degli insediamenti per cui diminuisce la pressione sui terreni coltivi. Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha approvato la seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2)5 il cui obiettivo è stabilizzare il numero di edifici e di superfici sigillate al di fuori della zona edificabile.
Per garantire un sufficiente approvvigionamento del Paese in derrate alimentari in caso di grave penuria, il Piano settoriale delle superfici per l’avvicendamento delle colture (SAC) salvaguarda le superfici migliori per la campicoltura. L’8 maggio 2020 il Consiglio federale ha approvato la versione riveduta del Piano settoriale delle SAC che prevede nuovi requisiti concernenti la compensazione per il consumo di SAC in generale e una compensazione in caso di consumo di SAC occasionato da progetti federali.
1.3.2 Politica ambientale
Spazio riservato alle acque
Con i suoi numerosi corsi d’acqua e le sue montagne, la Svizzera è fortemente esposta ai pericoli naturali. Insediamenti e infrastrutture in continua espansione accrescono la probabilità che si verifichino dei danni. A causa dei cambiamenti climatici è molto probabile che i rischi aumenteranno ulteriormente. Pericoli naturali come le piene si manifesteranno con sempre maggiore frequenza anche in zone finora risparmiate e pertanto è fondamentale gestirli in maniera consapevole e preventiva. Per garantire, in particolare, la protezione contro le piene occorre predisporre uno spazio sufficiente riservato alle acque.
Da gennaio 2011 l’obbligo dei Cantoni di determinare lo spazio riservato alle acque e di provvedere affinché sia sistemato e sfruttato in modo estensivo è sancito nella legge del 24 gennaio 19916 sulla protezione delle acque (LPAc). Dopo l’entrata in vigore di tale obbligo sono stati depositati vari interventi e iniziative cantonali che hanno comportato diverse modifiche dell’ordinanza del 28 ottobre 19987 sulla protezione delle acque (OPAc). Ad esempio, è stato aumentato il margine di manovra dei Cantoni nel determinare lo spazio riservato alle acque onde poter tenere conto delle diverse condizioni locali.
Entro fine 2018 i Cantoni dovevano determinare lo spazio riservato alle acque lungo i fiumi, i torrenti e i laghi nonché riportalo nei rispettivi piani direttori e di utilizzazione. L’utilizzo estensivo dello spazio riservato alle acque è stato quindi definito in maniera vincolante per i proprietari. Le superfici coltive idonee aventi la qualità di superfici per l’avvicendamento delle colture necessarie per attuare provvedimenti edilizi devono essere compensate conformemente alle disposizioni del piano settoriale per l’avvicendamento delle colture (art. Art. 41cbiscpv. 2 OPAc). Ciò significa che le superfici per l’avvicendamento delle colture «consumate» devono essere compensate se è messa a rischio la preservazione della loro estensione minima a livello cantonale (scheda informativa Superfici per l’avvicendamento delle colture e ambiente, ARE e UFAM, 7 novembre 2023).
4FF 2012 5289
5FF 2023 2488