Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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detengono partecipazioni ad altre persone giuridiche (cosiddette holding o gruppi di imprese) sono escluse. In questo modo si evitano transazioni volte ad aggirare gli obiettivi della LDFR adducendo il principio della coltivazione diretta. Le richieste di autorizzazione all’acquisto da parte di società anonime e società a garanzia limitata continueranno a essere valutate caso per caso. L'autorità competente ad accordare l’autorizzazione all’acquisto stabilisce gli oneri in modo da mantenere permanentemente la situazione giuridica presente al momento dell'autorizzazione. Ad esempio, prescrive di fissare negli statuti il rapporto tra quote di capitale e diritti di voto, la tenuta di un registro degli azionisti nominativo e l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 61 LDFR per tutti i trasferimenti di quote di partecipazione e diritti di voto nonché vincola la modifica delle relative disposizioni statutarie all'approvazione da parte dell'autorità competente ad accordare l’autorizzazione.

Con la menzione delle società anonime e di quelle a garanzia limitata viene espressamente stabilito che le fondazioni (TF 5A.22/2002, DTF 115 II 181), le associazioni e le società cooperative non possono adempiere le esigenze relative al principio della coltivazione diretta. In Svizzera le società in accomandita sono rare e quindi irrilevanti nel contesto agricolo elvetico.

Articolo 10 capoverso 1

Nella definizione del valore di reddito viene ridefinito il tasso di capitalizzazione. In linea con la vigente Guida per la stima del valore di reddito agricolo, per definire il valore di reddito si propone di considerare il rapporto di finanziamento dell’azienda, un tasso d’interesse sul capitale di terzi a lungo termine e un’adeguata remunerazione del capitare proprio. Il tasso di costo del capitale ponderato così calcolato è determinante per la futura Guida per la stima del valore di reddito. Una modifica dell’ODFR sarà necessaria soltanto al momento della revisione di tale guida.

Articolo 18 capoverso 4

Il valore di reddito dell’azienda agricola (art. 10 LDFR) è la base per l’attribuzione dell’azienda agricola a una persona avente diritto che è coltivatore diretto. Com’è stato il caso finora, deve essere possibile adeguare questo valore verso l'alto per migliorare l'equità tra gli eredi o nei confronti del genitore se sono stati effettuati investimenti importanti nel podere agricolo prima della divisione successoria o prima della vendita. La durata prescritta dalla legge per calcolare l’aumento consentito è limitata

dall’esigenza che il valore di ripresa sia sostenibile per la generazione successiva o per l’acquirente. Un aumento superiore al valore venale non è consentito. In virtù del diritto matrimoniale e successorio, al massimo si computa il valore venale (cfr. anche art. 211 e 617 CC).

L’attuale durata di ammortamento di 10 anni viene aumentata in linea con la durata di utilizzazione media e quindi per le installazioni fisse rimane di 10 anni, mentre per gli edifici e in caso di acquisto di terreni sale rispettivamente a 20 e 25 anni. L’adeguamento incide anche sull’interpretazione dell’articolo 213 CC. Tuttavia questo non deve essere modificato poiché non contiene alcuna indicazione in merito alla durata di ammortamento e tocca anche altre questioni oltre agli investimenti, come ad esempio i bisogni di sostentamento della famiglia.

Articolo 42 capoverso 1 numero 1bis

Viene introdotto un diritto di prelazione del coniuge che intende gestire direttamente l’azienda agricola. Si applica in secondo rango dopo quello dei discendenti coltivatori diretti, ma prima di quello dei fratelli, delle sorelle e dei figli loro. Rafforzando la posizione dei coniugi nella vendita mediante trattativa privata si garantisce che la gestione dell’azienda agricola sia mantenuta all’interno della famiglia, senza tuttavia impedire ai discendenti coltivatori diretti di riprenderla. Il diritto di prelazione facilita anche la vendita diretta su base volontaria tra coniugi. Come nel caso della cessione dell’azienda quando il gestore è ancora in vita a un discendente coltivatore diretto, per la vendita a un coniuge coltivatore diretto non è esigibile alcun diritto all’utile di cui agli articoli 28 e seguenti.