Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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Compendio

La revisione parziale della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11) mira a rafforzare il principio della coltivazione diretta, la posizione dei coniugi e lo spirito imprenditoriale nell’agricoltura. Per conseguire questi obiettivi il Consiglio federale

sottopone al Parlamento dieci proposte di misure. Propone altresì di sancire nella legge la definizione del valore di reddito agricolo e di trasferire la competenza per la LDFR e per la legge fe-

derale sull’affitto agricolo (LAAgr; RS 221.213.2) dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Situazione iniziale

Nel quadro della Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) il Consiglio federale aveva proposto al Parlamento una revisione della LDFR. Questi non era però entrato in materia. Tuttavia, con la mozione CET-S 22.4253 «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+» aveva incaricato il Consiglio federale di elaborare entro la fine del 2025 un progetto di revisione parziale della LDFR, coinvolgendo le cerchie interessate e gli attori del settore, teso, in particolare, a promuovere la coltivazione diretta, la posizione dei coniugi e lo spirito imprenditoriale.

Contenuti del progetto

La LDFR è impostata sull’azienda a conduzione familiare e ha lo scopo di promuovere la proprietà fondiaria rurale, fondamento sia di un ceto rurale sano sia di un’agricoltura efficiente, orientata verso uno sfruttamento duraturo del suolo, così come di conservare e migliorare le sue strutture. Mira inoltre a rafforzare la posizione del coltivatore diretto, inclusa quella dell’affittuario, nonché a combattere contro prezzi esorbitanti per il suolo agricolo. Dall'entrata in vigore della LDFR nel 1994, le strutture, le possibilità di produzione e le forme di organizzazione delle aziende agricole sono evolute. Per garantire che gli obiettivi della LDFR possano continuare a essere raggiunti, occorre procedere a una serie di adeguamenti puntuali.

Rafforzamento del principio della coltivazione diretta

È coltivatore diretto chi coltiva in prima persona il suolo agricolo e, se si tratta di un’azienda agricola, la dirige personalmente. Applicando il principio secondo cui solo i coltivatori diretti possono acquistare fondi agricoli, la LDFR impedisce che i terreni pregiati per l’agricoltura diventino oggetto di speculazione. Da quando il principio della coltivazione diretta è stato sancito nella legge è in atto un profondo cambiamento nel settore agricolo. La cessione dell’azienda all'interno della famiglia non è più scontata e vi è quindi il rischio che le aziende e i fondi agricoli vengano acquistati da terzi che non li gestiscono secondo il principio originario della coltivazione diretta.

Onde rafforzare la coltivazione diretta, con la revisione parziale della LDFR vengono proposte tre misure. In primo luogo la legge deve espressamente consentire all’autorità competente ad accordare l’autorizzazione di vincolare l’acquisto di fondi agricoli a oneri e condizioni che se non vengono rispettati comportano la revoca dell’autorizzazione. In secondo luogo vengono stabilite condizioni più restrittive per l’autorizzazione all’acquisto di aziende e fondi agricoli da parte di società anonime (SA) e di società a garanzia limitata (Sagl). Ad esempio, le persone fisiche che sono coltivatori diretti devono detenere almeno tre quarti delle quote di capitale e dei diritti di voto. In terzo luogo viene rafforzata la coltivazione diretta rispetto agli interessi della protezione contro le piene, introducendo l’obbligo di autorizzazione all'acquisto di fondi sostitutivi per progetti di protezione contro le piene in modo che non vengano pagati prezzi esorbitanti per i fondi. Infine, sono ammesse deroghe al principio della coltivazione diretta soltanto se esiste una zona protetta ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) o, se è interessato un oggetto d’importanza nazionale, ai sensi della legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451).