Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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con i proprietari fondiari e i gestori e mediante un’adeguata utilizzazione agricola e forestale. Se per conseguire la protezione perseguita è necessario acquistare terreni, i Cantoni hanno la facoltà d’espropriare. Nelle loro disposizioni d’esecuzione possono dichiarare applicabile la legge federale sull’espropriazione, fermo stante che le opposizioni rimaste controverse sono decise dal governo cantonale (art. 18c LPN). Nel quadro di un’espropriazione l’acquisto ai sensi dell’articolo 62 lettera e LDFR non è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Inoltre è prevista un’eccezione per l’acquisto senza coltivazione diretta ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 lettera f LDFR se, nonostante il pubblico bando a un prezzo non esorbitante (art. 66 LDFR), non sono pervenute offerte da parte di coltivatori diretti. Il principio secondo cui la protezione va garantita in primo luogo attuando misure diverse dall'acquisto così come la possibilità di acquisto tramite gara pubblica implicano anche che le eccezioni menzionate si applicano solo se è possibile dimostrare che l’acquisto consente di conseguire meglio gli obiettivi di protezione. Può essere il caso, ad esempio, di superfici abbandonate da tempo e lasciate incolte che, grazie al nuovo proprietario, vengono nuovamente curate in conformità con le esigenze di protezione.

Al capoverso 1 lettera h è menzionato esplicitamente che le autorità competenti possono accordare in via eccezionale l’autorizzazione all’acquisizione da parte di un acquirente non coltivatore diretto di partecipazioni minoritarie fino al 25 per cento, a condizione che le quote restanti, ossia almeno tre quarti, siano detenute da coltivatori diretti. L’eccezione è necessaria perché con la nuova formulazione dell’articolo 61 capoverso 1 LDFR tutti i cambiamenti di proprietà di partecipazioni a persone giuridiche, i cui attivi constino principalmente di un’azienda agricola o un fondo agricolo, sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 71 capoverso 1

L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione revoca la sua decisione se l’acquirente non rispetta gli oneri. La decisione non è più revocabile se sono trascorsi più di 10 anni dall’iscrizione del negozio giuridico nel registro fondiario (cpv. 2).

Secondo i principi generali del diritto amministrativo, all’occorrenza le autorità cantonali possono integrare le loro decisioni aggiungendo disposizioni accessorie sotto forma di condizioni od oneri, senza che ciò sia espressamente menzionato in una norma di legge. Tradizionalmente, l’onere è definito come un obbligo di fare, astenersi dal fare o tollerare qualcosa che viene imposto a un cittadino come clausola accessoria a una decisione. La condizione si riferisce a un avvenimento futuro incerto: se questo si verifica, la decisione ha piena efficacia (condizione sospensiva) o perde il suo effetto (condizione risolutiva). A differenza della condizione, che ha un effetto diretto sulla forza giuridica o sulla scadenza della decisione cui si riferisce, l'adempimento o l’inadempimento di un onere non ha un'influenza diretta sull'effetto della decisione su cui incide, in quanto non è un elemento necessario della decisione, ma solo un'integrazione. Una decisione, dunque, non perde la sua efficacia o la sua validità semplicemente perché un onere non è o non è più soddisfatto, bensì mantiene la sua efficacia finché non viene revocata. In questo senso, l’onere è quindi un accordo accessorio che ha effetti meno restrittivi della condizione sospensiva. Inoltre, data la sua natura indipendente, può essere contestato indipendentemente dal resto della decisione, anche se ne è parte integrante (DTF 129 II 361 E. 4.2).

Articolo 72 capoverso 1bis

In caso di mancato o insufficiente adempimento degli oneri di un’autorizzazione all’acquisto (art. 71 cpv. 1 LDFR), l'autorità competente ad accordare l’autorizzazione può, dopo aver ascoltato l'acquirente e aver fissato un termine opportuno, dargli la possibilità di adempiere gli oneri. Tuttavia, se non c'è più alcuna prospettiva di un corretto adempimento degli oneri o di una risoluzione dell’acquisto, l'autorità competente ad accordare l’autorizzazione può adottare altre misure per ripristinare la situazione legale. Ad esempio, può concordare con il proprietario la vendita del fondo a un coltivatore diretto entro un termine opportuno. Le misure scelte devono essere proporzionate e soddisfare gli obiettivi della LDFR (art. 1 LDFR).

Articolo 73 capoverso 1

Il supplemento del valore di reddito agricolo è aumentato dal 35 al 50 per cento.