Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine
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una maggiore protezione per i loro investimenti. Va data la possibilità di stipulare contratti di locazione a lungo termine e contratti di diritto di superficie d’intesa con il proprietario del fondo.
Nuova normativa proposta
Con un adeguamento della LDFR viene concessa la possibilità di costituire su un fondo agricolo affittato un diritto di superficie sugli edifici (art. 675 CC) e una servitù corrispondente al diritto di superficie sulle piantagioni (art. 678 CC) a favore dell’affittuario. In questo modo si garantisce che con la cessazione dell’affitto gli edifici e le piante restino a disposizione dei gestori successivi.
➔ Articolo 60 capoverso 1 lettera f LDFR
2.3.10 Possibilità di una divisione materiale di aziende agricole di dimensioni più grandi
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’acquisto di superfici ed edifici consente alle aziende agricole di ingrandirsi. Se si acquistano intere aziende agricole o interi fondi agricoli con edifici utilizzabili conformemente alla loro destinazione da due aziende si costituisce un’unica azienda agricola. In base al divieto di divisione materiale (art. 58 cpv. 1 LDFR) l’azienda agricola così creatasi non può più essere suddivisa. Ad esempio, un’azienda agricola dedita alla campicoltura e alla vitivinicoltura non può essere separata in due aziende dal profilo della proprietà anche se ciascuna di esse adempie i requisiti di un’azienda agricola.
Nuova normativa proposta
La LDFR ha lo scopo di promuovere le aziende contadine che coltivano il suolo, segnatamente di conservare le aziende familiari (art. 1 cpv. 1 lett. a). Pertanto, nell'acquisto di fondi agricoli privilegia il coltivatore diretto e garantisce un miglioramento sostenibile delle strutture tramite la condizione del raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale (art. 63 cpv. 1 lett. d) e il divieto di divisione materiale.
Quest'ultimo ha un effetto positivo sui risultati economici delle aziende agricole.
Da quando è stata varata la LDFR le dimensioni medie delle aziende sono aumentate. È normale che anche le aziende agricole sentano l’esigenza di specializzarsi. Ciò comporta elevati investimenti
nell'apparato produttivo. Nonostante la posizione privilegiata del coltivatore diretto all’atto della cessione dell’azienda all'interno della famiglia, il finanziamento può rappresentare una sfida per una sola persona. Secondo la legge vigente, se più eredi sono idonei e disposti a gestire personalmente l'azienda agricola, l’ereditando decide a chi attribuirla.
Onde accrescere la libertà di scelta imprenditoriale nonché migliorare le possibilità di specializzazione e la situazione al momento della successione aziendale, per le aziende agricole viene introdotta la possibilità di una divisione materiale se a seguito di questa vengono a crearsi due o più aziende agricole ai sensi dell’articolo 7 capoversi 1-3 LDFR. Ad esempio, è possibile suddividere un’azienda agricola detentrice di animali e dedita alla vitivinicoltura in due aziende agricole in modo che ognuna di queste possa essere gestita come un’azienda specializzata. Le aziende agricole createsi devono disporre di tutti gli edifici necessari ed eventualmente di spazi abitativi sufficienti al momento del rilascio dell’autorizzazione. La divisione materiale va eseguita senza dover costruire nuovi edifici necessari all’attività aziendale. La possibilità prevista ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 lettera b non è applicabile. Ciò deriva dall'obiettivo di stabilizzazione adottato dal Parlamento nell'ambito della seconda fase della revisione della legge sulla pianificazione del territorio (LPT 2) come controprogetto all'Iniziativa paesaggio (art. 1 cpv. 2 lett. btere bquaterLPT). L'esempio summenzionato evidenzia che la nuova normativa potrebbe far aumentare l'offerta di aziende agricole sul mercato. In alcuni casi, ai proprietari e agli ereditandi vengono date maggiori opzioni d’intervento, senza intaccare inutilmente gli obiettivi della LDFR ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.
➔ Articolo 60 capoverso 1 lettera j LDFR