Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 29 pagine

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un livello gerarchico inferiore, come si può osservare regolarmente in aziende ortoflorovivaistiche od orticole di dimensioni più grandi. Il coltivatore diretto è comunque al vertice della gerarchia. Si assume il rischio economico dell'azienda agricola.

L'interpretazione della disposizione sulla coltivazione diretta del suolo si basa sulla prassi usuale dei Cantoni e sulle possibilità offerte dal progresso tecnico.

Il lavoro in prima persona nell’azienda è un requisito essenziale del coltivatore diretto, come si evince dalla formulazione «… chi coltiva lui stesso il suolo agricolo …». L’attività in prima persona nell’azienda è un requisito per quanto riguarda sia l’attività del coltivatore diretto (art. 9 cpv. 1 LDFR) sia la sua idoneità alla coltivazione diretta (art. 9 cpv. 2 LDFR).

Coltivare il suolo in prima persona significa, oltre a gestire l'azienda agricola, svolgere personalmente lavori aziendali come la lavorazione del terreno, la semina, la cura delle colture, il raccolto, il governo degli animali, i lavori in stalla o anche la preparazione, lo stoccaggio e la trasformazione dei propri prodotti se ciò è previsto dalla concezione usuale nel Paese o dalla struttura dell'azienda. Nei lavori aziendali rientrano anche la tenuta della contabilità e tutte le mansioni amministrative, come ad esempio compilare i moduli di domanda per i pagamenti diretti. Pertanto la frase «chi coltiva lui stesso il suolo agricolo» non deve essere interpretata alla lettera.

La quota di lavoro che viene svolta dal capoazienda e dalla sua famiglia dipende dalle dimensioni dell'azienda e dall’indirizzo aziendale. Nelle aziende più piccole la famiglia del capoazienda svolge praticamente tutto il lavoro. In quelle più grandi, i dipendenti si occupano della parte di lavoro che supera le capacità della famiglia del capoazienda. Il coltivatore diretto lavora principalmente per la sua

azienda. Questo richiede praticamente tutta la sua capacità lavorativa. Le attività extraziendali sono subordinate e di secondaria importanza. Il coltivatore diretto svolge i lavori aziendali per quanto possibile da sé (cfr. Eduard Hofer nel commento alla LDFR n. 18 in riferimento all’art. 9). Nelle aziende di dimensioni più grandi la gestione dell’attività e dei dipendenti richiede più tempo, perciò ne resta meno da dedicare alla coltivazione del suolo. Si tratta comunque di coltivazione diretta se l’attività va oltre quella svolta da un amministratore. Tutta la capacità lavorativa del coltivatore diretto è impiegata nell’azienda agricola e di conseguenza non è più in grado di svolgere sostanziali attività accessorie extraziendali ed extragricole.

Articolo 9 capoverso 3

Le disposizioni sulle aziende agricole si applicano anche per partecipazioni maggioritarie a una persona giuridica i cui attivi constino principalmente di un’azienda agricola (art. 4 cpv. 2 LDFR). Una persona giuridica può essere un coltivatore diretto a condizione che le persone fisiche che detengono la partecipazione maggioritaria adempiano i requisiti del coltivatore diretto. Valutare se una persona sia o meno un coltivatore diretto è una questione giuridica la cui valutazione è tuttavia di natura prettamente materiale. Se il titolare della partecipazione maggioritaria gestisce personalmente l'azienda che costituisce gli attivi principali della persona giuridica, questi può essere considerato un coltivatore diretto. Quindi, oltre a soddisfare tutti i requisiti di un coltivatore diretto, deve essere in grado di disporre dell'azienda in modo da poterla utilizzare come strumento di lavoro come se ne fosse il proprietario.

Nel frattempo si è constatato che ci sono sempre più spesso persone giuridiche, in particolare società anonime, che richiedono autorizzazioni all’acquisto ai sensi dell'articolo 61 LDFR. Oltre al capitale proprio e ai mutui, queste rappresentano un’ulteriore opportunità per il capoazienda di finanziare almeno in parte la propria attività e di limitare il rischio finanziario per la famiglia.

Il nuovo capoverso specifica le condizioni alle quali i coltivatori diretti ai sensi dell’articolo 9 capoversi 1 e 2 LDFR che agiscono esternamente come società anonima (SA) o società a garanzia limitata (Sagl) possono comunque essere considerati tali. Si propone che la persona fisica che è coltivatore diretto detenga almeno tre quarti del capitare e dei diritti di voto di una società di questo tipo. In tal modo si sottolinea la facoltà di disporre sul piano economico necessaria per la coltivazione diretta. Le quote di capitale e i diritti di voto possono essere detenuti solo da persone fisiche. Le persone giuridiche che