Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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del paziente, che deve essere regolarmente aggiornata. Nel farlo devono rispettare le disposizioni organizzative e in materia di tecnica di sicurezza emanate dalla Sanità militare, in particolare per quanto concerne l’autorizzazione d’accesso e i concetti di ruoli (cpv. 1). L’accesso deve essere limitato al personale medico militare e ai professionisti della salute militari competenti. La documentazione del paziente deve essere tenuta e conservata in modo tale da impedire a persone non autorizzate di consultare e modificare le varie registrazioni. In linea di principio, la documentazione del paziente può essere tenuta sia in forma cartacea sia in formato elettronico, anche se la gestione elettronica dei dossier rappresenta la regola. Tenendo conto delle specificità della professione, determinate attività (p. es. quella di droghiere) sono solitamente esonerate totalmente o in parte dall’obbligo di tenere una documentazione del paziente. Il capoverso 2 riporta un elenco – non esaustivo – dei dati normalmente contenuti nella documentazione del paziente. Le disposizioni in questione si fondano sulle pertinenti disposizioni cantonali riguardanti l’obbligo di documentazione e di conservazione. Gli autori e gli orari delle singole registrazioni nella documentazione del paziente devono sempre essere chiaramente visibili (cpv. 3).

Per quanto concerne il periodo di conservazione e l’archiviazione riguardanti i dati trattati nei sistemi d’informazione militari, si applicano le relative disposizioni della LSIM (cpv. 4).

6. Installazioni della sanità militare

Art. 16

L’articolo 16 indica le condizioni generali valide per tutte le installazioni della sanità militare. Tali condizioni si basano sui criteri per l’autorizzazione a esercitare a carico dell’AOMS e su quelli stabiliti dai Cantoni per il rilascio delle autorizzazioni d’esercizio (art. 39 cpv. 1 lett. a– c LAMal e art. 51 segg. OAMal). Come esempi di «installazioni della sanità militare» o di «installazioni sanitarie gestite dall’esercito» vengono citati i centri medici regionali e gli ambulatori. Non si tratta di un elenco esaustivo. In linea di principio, anche le installazioni mobili e temporanee gestite dalle truppe rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 16. In generale, il campo di attività specifico dell’installazione in questione determina i requisiti per il relativo personale e per le attrezzature. Negli ospedali, per esempio, l’assistenza medica e infermieristica deve essere garantita 24 ore su 24, mentre per gli ambulatori non è previsto questo requisito. La Sanità militare può specificare le condizioni generali per le varie forme di esercizio (p. es. ospedale, ambulatorio ecc.) in regolamenti, istruzioni e direttive, che hanno il carattere di ordinanze amministrative.

Il capoverso 2 disciplina gli obblighi del dirigente con responsabilità generale (p. es. direzione medica, direzione del Servizio cure). Per il dirigente con responsabilità generale occorre evitare di fissare orari di presenza specifici, in quanto ciò andrebbe a scapito della necessaria flessibilità. Tuttavia, è sempre fondamentale che il tasso di occupazione sia sufficientemente alto da garantire l’esercizio della responsabilità tecnica e della relativa funzione di vigilanza in modo accurato e coscienzioso.

7. Prestazioni della sanità militare a favore di terzi

Art. 17

L’articolo 17 si fonda sull’articolo 34a capoverso 3 LM, secondo cui il Consiglio federale designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni. I servizi dell’Amministrazione federale beneficiano di determinate prestazioni farmaceutiche fornite dalla Farmacia dell’esercito (p. es. fornitura di medicamenti e dispositivi medici) e di prestazioni sanitarie come pure di prestazioni nell’ambito della consulenza medica fornite dalla Sanità militare. 15/31