Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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in relazione alle conoscenze linguistiche, nell’ambito della sanità militare potrebbe essere necessario adottare sistematicamente soluzioni flessibili. Per il resto, le eccezioni saranno applicate solo in modo restrittivo.

Conformemente al capoverso 4, l’autorizzazione può essere vincolata a determinate re-strizioni di natura professionale, temporale o geografica oppure a oneri, sempre che questo sia necessario per garantire un’assistenza medica affidabile e di qualità elevata. Questa disposizione corrisponde alle pertinenti disposizioni della legislazione sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie (art. 37 LPMed, art. 25 LPPsi e art. 13 LPSan).

La Sanità militare può richiedere al personale medico militare e ai professionisti della salute militari tutti i documenti e i dati necessari per verificare l’autorizzazione a esercitare un’attività nell’ambito della sanità militare (in particolare un certificato di nullaosta rilascia-to dalla competente autorità di vigilanza nell’ultimo luogo di lavoro). La Sanità militare de-finisce i documenti da inoltrare (cpv. 5).

Art. 8 Autorizzazione a esercitare un’attività sotto responsabilità professionale

Il personale medico militare e i professionisti della salute militari sono considerati attivi «sotto responsabilità professionale» se esercitano la loro attività sotto la responsabilità professionale e la vigilanza di personale medico militare o professionisti della salute mili-tari della stessa categoria professionale autorizzati a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale (p. es. vigilanza su un medico esercitata da un altro medico). Non è tuttavia richiesta una vigilanza permanente, diretta e personale sul posto. È sufficiente che la persona incaricata della vigilanza sia reperibile in qualsiasi momento e possa essere sul posto in tempo utile. Considerate le particolari strutture decentrate nell’ambito della sanità militare, dal punto di vista del contenuto la terminologia in questione deve essere interpretata in modo diverso, poiché il settore di condotta è di conseguenza più ampio rispetto a quello dell’ambito civile. Inoltre, non è obbligatorio che il medico incaricato della vigilanza abbia lo stesso titolo di specializzazione del medico su cui la vigilanza viene esercitata (cpv. 1).

Per il personale medico militare e i professionisti della salute militari attivi sotto responsabilità professionale vigono in linea di principio le stesse condizioni relative alle qualifiche professionali e personali previste per il personale medico militare e i professionisti della salute militari attivi sotto la propria responsabilità professionale. Prima che la relativa attività venga intrapresa, è necessario anche un esame delle relative condizioni di autorizzazione da parte della Sanità militare. Nel caso dei medici, dei chiropratici e dei farmacisti è possibile rinunciare a un titolo di perfezionamento federale o riconosciuto dal diritto federale. Inoltre, i professionisti della salute militari necessitano di un diploma riconosciuto nel rispettivo campo di attività. Non è quindi obbligatorio aver conseguito il diploma richiesto per esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale. Gli psicoterapeuti devono disporre anche di un titolo di perfezionamento federale o riconosciuto dal diritto federale oltre che del diploma previsto dalla LPPsi (cpv. 2). Al personale militare e ai professionisti della salute militari che sono attivi sotto responsabilità professionale possono essere attribuiti solo incarichi su cui le persone che sono attive sotto la propria responsabilità professionale sono abilitate a vigilare (cpv. 3).

Art. 9 Restrizione e divieto dell’attività