Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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5. Obblighi del personale medico militare e dei professionisti della salute militari

Art. 12 Obblighi professionali

Gli obblighi delle persone attive nell’ambito della sanità militare sono disciplinati in modo generale, senza riferimenti specifici alle attività mediche o infermieristiche, nella legislazione sul personale federale e in quella militare (cfr. art. 20 segg. della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale [LPers; RS 172.220.1] e art. 89 segg. dell’ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale [OPers; RS 172.220.111.3] nonché art. 32 seg. LM). Il personale medico militare e i professionisti della salute militari attivi in qualità di mandatari sono tenuti per contratto ad adempiere quest’ultimo con diligenza, fedeltà e competenza. Questi diritti e obblighi generali delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, degli impiegati e delle persone incaricate vengono precisati nell’articolo 12 per l’ambito della sanità militare. Gli obblighi professionali si applicano: alle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, per tutta la durata del periodo di servizio; agli impiegati dell’Amministrazione federale, per la durata della loro assunzione nella corrispondente funzione riguardante la sanità militare; alle persone incaricate, per la durata dei rispettivi contratti. Le ore di aggiornamento necessarie devono essere svolte durante l’orario di servizio o di lavoro.

Gli obblighi professionali vigono sia per il personale medico militare e i professionisti della salute militari attivi sotto la propria responsabilità professionale sia per quelli attivi sotto responsabilità professionale. Il capoverso 1 corrisponde in gran parte alle relative disposizioni della legislazione sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie (art. 40 LPMed, art. 27 LPPsi e art. 16 LPSan) nonché alle corrispondenti disposizioni cantonali. Per quanto riguarda la clausola generale «esercitare l’attività in modo accurato e coscienzioso», esiste già una ricca prassi giudiziaria.

Inoltre, il capoverso 2 dichiara espressamente ammissibile anche la fornitura di servizi medici a distanza mediante sistemi di telecomunicazione (p. es. telefono, Internet, videochiamata ecc.), che è sempre più diffusa. Il personale medico militare e i professionisti della salute militari che trattano i pazienti avvalendosi di tali sistemi devono osservare particolari obblighi professionali, poiché l’assenza di un contatto personale diretto tra i pazienti e il personale medico militare o i professionisti della salute militari deve essere compensata prevedendo caso per caso maggiori obblighi di diligenza professionale.

La Sanità militare fissa conformemente al capoverso 3 – e sulla base dell’articolo 48b LM – i requisiti per l’aggiornamento di cui al capoverso 1 lettera b, tenendo conto delle disposizioni della legislazione federale e di quelle delle organizzazioni professionali.

Art. 13 Obbligo di notifica

L’articolo 13 si basa sulle disposizioni cantonali relative all’obbligo di notifica per le persone attive sotto la propria responsabilità professionale e per quelle attive sotto responsabilità professionale.

Art. 14 Segreto professionale