Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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Anche gli specialisti della medicina complementare titolari di un diploma relativo a una formazione riconosciuta a livello federale in un settore della medicina complementare sono autorizzati a dispensare, nei limiti delle loro competenze professionali, i medicamenti non soggetti a prescrizione medica designati da Swissmedic e, di conseguenza, possono gestire una relativa farmacia di servizio (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LATer nonché art. 49 OM). Ciò viene esplicitamente stabilito al capoverso 2.
Art. 41 Farmacie ospedaliere, farmacie ospedaliere e per il personale ospedaliero e farmacie di ospedali veterinari
Nella sanità civile, per gestire una farmacia ospedaliera occorre aver prima ottenuto la relativa autorizzazione di dispensazione (cfr. art. 30 cpv 1 LATer). Una farmacia ospedaliera è un servizio integrato a un ospedale e diretto da un farmacista, che offre segnatamente servizi farmaceutici alla clientela dell’ospedale (cfr. art. 4 lett. j LATer). Nella sanità civile gli ospedali veterinari veri e propri, e quindi anche le farmacie di ospedali veterinari, sono rari. Nella maggior parte dei casi si tratta di farmacie private di veterinari.
L’articolo 41 disciplina per l’ambito della sanità militare, basandosi sulle pertinenti disposizioni cantonali, le condizioni per la gestione di farmacie ospedaliere, farmacie ospedaliere e per il personale ospedaliero e farmacie di ospedali veterinari. Non sarà necessaria alcuna autorizzazione di dispensazione, ma occorrerà comunque rispettare gli standard di qualità vigenti nell’ambito della sanità civile (v. commento all’art 29). Il presupposto determinante è, piuttosto, che le farmacie in questione adempiano le condizioni di cui all’articolo 41. Le farmacie ospedaliere e per il personale ospedaliero differiscono dalle normali farmacie ospedaliere per il fatto che possono dispensare i medicamenti non solo ai pazienti, ma anche al personale dell’ospedale.
Art. 42 Immagazzinamento di sangue e suoi derivati
Le aziende, quali gli ospedali e le cliniche, che si limitano a immagazzinare sangue e suoi derivati necessitano di un’autorizzazione d’esercizio cantonale. I Cantoni disciplinano le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione. Effettuano controlli periodici presso le aziende (art. 34 cpv. 4 LATer).
L’articolo 42 disciplina per l’ambito della sanità militare, analogamente alle pertinenti disposizioni cantonali, i requisiti per l’immagazzinamento di sangue e suoi derivati. Non sarà prevista alcuna autorizzazione cantonale (v. commento all’art. 29). Occorrerà tuttavia adempiere le condizioni previste dall’articolo 42 e rispettare gli standard di qualità vigenti in ambito civile (p. es. le norme della Buona prassi di fabbricazione nel trattamento del sangue e dei suoi derivati e gli obblighi di vigilanza).
La sanità militare deve sempre disporre di sufficienti riserve di sangue in modo da poter garantire l’assistenza sanitaria autonoma. Le competenze della Croce Rossa Svizzera (CRS) ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, del decreto federale del 13 giugno 1951 sulla Croce Rossa Svizzera (RS 513.51), secondo cui essa funge da servizio di trasfusione del sangue per scopi civili e militari, non sono interessate dall’articolo 42. L’approvvigionamento di sangue conservato avviene di volta in volta tramite la CRS. In caso di impieghi dell’esercito o di eventi bellici occorre eventualmente optare per altre soluzioni.
Qualora in futuro si preveda di prelevare sangue da persone in installazioni della sanità militare allo scopo di utilizzarlo per trasfusioni o per la fabbricazione di agenti terapeutici o per consegnarlo a terzi, è necessaria un’autorizzazione d’esercizio rilasciata da Swissmedic (art. 34 cpv. 1 LATer).