Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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Secondo l’articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0), i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati nonché gli ausiliari (p. es. personale di laboratorio, assistenti di studio medico) di questi professionisti, sia dipendenti che liberi professionisti, sono soggetti al segreto professionale sancito dal diritto penale. I professionisti della salute non menzionati all’articolo 321 CP sono soggetti al segreto professionale sancito dal diritto penale soltanto se sono attivi come ausiliari di una delle persone menzionate all’articolo 321 CP. Le persone attive nell’ambito della sanità militare sono inoltre soggette al segreto d’ufficio sancito dal diritto penale (art. 320 CP). Se si tratta di persone obbligate al servizio militare, funzionari, impiegati e operai dell’amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni (quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l’uniforme) oppure di militari di professione o militari a contratto temporaneo, le persone in questione sono soggette al segreto di servizio sancito dal diritto penale militare (art. 77 del Codice penale militare del 13 giugno 1927 [CPM; RS 321.0]). Inoltre, nell’ambito del diritto amministrativo, l’obbligo di mantenere il segreto è disciplinato dall’articolo 22 LPers, dall’articolo 94 OPers e dall’articolo 33 LM.

Il personale medico militare e i professionisti della salute militari attivi nell’ambito della sanità militare sono soggetti sia al segreto d’ufficio sia al segreto professionale. Il segreto d’ufficio è determinante se vengono svolte soprattutto attività amministrative (p. es. amministrazione e organizzazione nell’ambito della sanità militare), mentre il segreto professionale è rilevante se si svolge soprattutto un’attività medico-terapeutica (rapporto di cura e di fiducia). Non è sempre semplice distinguere tra i due campi di attività (JULIAN MAUSBACH, Die ärztliche Schweigepflicht des Vollzugsmediziners im schweizerischen Strafvollzug aus strafrechtlicher Sicht. Bedarf es für die im Strafvollzug tätigen Mediziner und Medizinerinnen einer speziellen Regelung zum Offenbaren von Tatsachen, die der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen?, diss., Zurigo 2010, pag. 103 segg.).

L’articolo 14 disciplina il segreto professionale di tutto il personale medico militare e di tutti i professionisti della salute militari nonché dei loro ausiliari. Dal punto di vista del contenuto, la disposizione in questione si basa in gran parte sulle pertinenti disposizioni cantonali riguardanti il segreto professionale.

Secondo il capoverso 2, il personale medico militare e i professionisti della salute militari nonché i loro ausiliari sono esonerati dal segreto professionale in relazione ai dati che sono rilevanti nel singolo caso se dispongono del consenso del paziente (lett. a) o di un esonero scritto da parte della Segreteria generale del DDPS (lett. b) oppure se sussiste un obbligo di notifica o un diritto di comunicazione (lett. c). Tra le disposizioni in materia di comunicazione dei dati figurano per esempio:

- l’obbligo di notifica (dichiarazione) in caso di malattie trasmissibili (art. 12 cpv. 1 e 2 della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (LEp; RS 818.101]);

- l’obbligo di notifica in caso di dubbi sull’idoneità alla guida di una persona (art. 5d cpv. 3 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale [LCStr; RS 741.01]);

- il diritto di comunicazione dei dati nell’ambito del sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA [art. 28 della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS [LSIM; RS 510.91]).

Art. 15 Obbligo di documentazione e di conservazione

Come previsto anche nell’ambito della sanità civile, il personale medico militare e i professionisti della salute militari sono tenuti ad allestire per tutti i pazienti una documentazione 14/31