Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 18 marzo 2022 il Parlamento ha approvato la modifica della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10), entrata in vigore il 1° gennaio 2023. In particolare nella legge è stata ancorata la sanità militare (art. 34a LM), che sino a quel momento non era disciplinata a questo livello.

La sanità militare, quale elemento trasversale, è parte integrante del sistema sanitario svizzero. Indipendentemente dalla specifica attribuzione organizzativa delle singole autorità coinvolte all’interno del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), comprende tutte le prestazioni mediche, veterinarie, farmaceutiche, sanitarie e le prestazioni logistico-sanitarie ad esse collegate, che l’esercito o l’amministrazione militare fornisce, sotto la responsabilità della Confederazione, alle persone soggette all’obbligo di leva, ai militari e a terzi (cfr. art. 34a cpv. 1 LM). Sono considerati terzi in particolare i servizi dell’Amministrazione federale, impiegati dell’amministrazione militare o pazienti civili che ricevono prestazioni della sanità militare nell’ambito dell’istruzione e durante gli impieghi.

Le prestazioni interessate sono fornite dai militari e dalla Sanità militare della Base logistica dell’esercito (BELs), aggregata all’Aggruppamento Difesa in seno al DDPS (cfr. n. B.IV.1.4.3 Allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [OLOGA; RS 172.010.1] e art. 11 lett. c dell’ordinanza del 7 marzo 2003 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport [OOrg-DDPS; RS 172.214.1]). Per l’adempimento dei propri compiti nell’ambito di rapporti di servizio pubblici, prestazioni di servizi militari o di rapporti di mandato civili si avvale di personale medico militare e di professionisti della salute militari (p. es. medici, veterinari, farmacisti, infermieri ecc.).

L’assistenza sanitaria di base avviene in modo decentrato in sei regioni mediche militari (RMM) con dieci centri medici regionali (CMR). Inoltre sono a disposizione come infrastrutture sanitarie anche ambulatori permanenti e temporanei nonché infermerie. A Einsiedeln e a Ittigen sono operativi rispettivamente un ospedale militare e una farmacia dell’esercito. Oltre a queste infrastrutture, esistono sei centri regionali di reclutamento. La sanità militare dispone inoltre del Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe (CC MMC) che svolge numerosi compiti in ambito di istruzione, di formazione continua e di aggiornamento di personale medico militare e professionisti della salute militari nonché nel campo della ricerca in medicina militare e medicina in caso di catastrofe.

I dettagli in relazione con la sanità militare devono essere disciplinati dal Consiglio federale a livello di ordinanza (FF 2021, pag. 29 seg.). In particolare è necessario disciplinare i seguenti ambiti:

- esercizio della professione del personale medico militare e dei professionisti della salute militari,

- diritti e obblighi dei pazienti,

- fabbricazione, prescrizione, dispensazione, utilizzo e immagazzinamento di medicamenti e stupefacenti,

- fornitura di prestazioni in collaborazione con le installazioni mediche della sanità civile in tutte le situazioni (cfr. art. 34a cpv. 2 LM),