Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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personale medico e ai professionisti della salute che lavorano per l’esercito. Questa concezione giuridica è stata confermata da un parere legale esterno di un professore universitario in materie giuridiche. Secondo l’articolo 60 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), la Confederazione ha una competenza legislativa esclusiva e complessiva per l’intero ambito degli affari militari. Gli ambiti di competenza «organizzazione, istruzione ed equipaggiamento» elencati a titolo esemplificativo nell’articolo 60 capoverso 1 Cost. sono rappresentativi per le questioni relative all’esercito nel suo insieme. Le corrispondenti prestazioni della sanità militare a favore dell’esercito sono rivolte perlopiù verso l’interno (la cosiddetta amministrazione ausiliare) e solo in parte verso l’esterno. Inoltre, la Sanità militare è un’unità organizzativa che opera in tutta la Svizzera (e anche in ambito internazionale) e, pertanto, a livello intercantonale. Viste le peculiarità del settore militare, l’esercizio di un’attività nell’ambito della sanità militare non può essere qualificato come «esercizio della professione» ai sensi della LPMed, della LPPsi e della LPSan.

Con l’aggiunta dell’articolo 34a nella legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10) l’intenzione era quella di disciplinare la sanità militare – compreso l’esercizio della professione da parte del personale medico militare e dei professionisti della salute militari – attraverso una legislazione speciale unitaria in tutta la Svizzera (messaggio del 1° settembre 2021 concernente la modifica della legge militare e dell’organizzazione dell’esercito, FF 2021 2198, pag. 29 seg.). Occorre inoltre ricordare che l’articolo 48b LM fornisce anche direttive dettagliate in relazione all’istruzione e alla formazione continua del personale medico militare e degli altri quadri delle professioni sanitarie come pure in merito alla medicina militare e alla medicina in caso di catastrofe.

Inoltre, a prescindere dalle suddette norme specifiche per l’esercito e la sanità militare, si può presumere che la legislazione federale sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie non possa essere applicata alle persone che lavorano alle dipendenze della Confederazione. Con l’entrata in vigore dal 1° febbraio 2020 della legislazione sulle professioni sanitarie e con le conseguenti modifiche della legislazione sulle professioni mediche e psicologiche, i relativi atti normativi riguardano, oltre a coloro che lavorano nel settore privato, anche coloro che lavorano nel settore pubblico sotto la propria responsabilità professionale. Né le prescrizioni in materia né il relativo messaggio del 18 novembre 2015 concernente la legge federale sulle professioni sanitarie fanno riferimento alle autorità federali o specificamente all’esercito. Vengono invece menzionate unicamente persone che lavorano alle dipendenze dei Cantoni o dei Comuni. Oltre a ciò, secondo il messaggio, era previsto di concedere ai Cantoni che agiscono come autorità di autorizzazione e di vigilanza il tempo necessario per adeguare le loro basi giuridiche cantonali, sebbene le autorità federali non siano state interpellate a tale proposito. Inoltre le disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2016 si riferiscono esclusivamente a coloro che «prima dell’entrata in vigore della legislazione sulle professioni sanitarie esercitavano già la propria attività sotto la propria responsabilità professionale alle dipendenze dei Cantoni e dei Comuni» (cfr. art. 67b LPMed, art. 49a LPPsi, art. 34 cpv. 1 e 2 LPSan FF 2015 7125, 7138 seg., 7157, 7173 seg., 7175 e 7180).

La vigilanza sul personale medico militare e sui professionisti della salute militari da parte delle – 26 diverse – autorità cantonali si rivelerebbe sia problematica dal punto di vista del diritto costituzionale sia poco praticabile e non economica sul piano amministrativo dal momento che il personale medico militare è spesso attivo in tutta la Svizzera e di conseguenza in diversi Cantoni. Se la legislazione sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie fosse applicabile all’esercito, ciò comporterebbe il coinvolgimento di diverse autorità di