Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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Durante gli impieghi dell’esercito, la Farmacia dell’esercito e le farmacie ospedaliere, le farmacie ospedaliere e per il personale ospedaliero nonché le farmacie di ospedali veterinari devono poter dispensare medicamenti non solo ai pazienti degli ospedali, ma anche alla popolazione civile in generale. Per il resto, si rimanda alla spiegazione dell’articolo 29 capoverso 2.

Art. 36 Vaccinazioni

Come nella sanità civile, anche in quella militare i farmacisti devono poter effettuare senza prescrizione medica vaccinazioni secondo il calendario vaccinale svizzero. Ciò consente di sgravare adeguatamente i medici. La condizione è che la persona da vaccinare abbia compiuto i 16 anni di età e che comunque non presenti rischi legati al vaccino (p. es. gravidanza, immunodeficienze e malattie autoimmuni). L’articolo riporta un elenco non esaustivo delle vaccinazioni secondo il calendario vaccinale svizzero (cpv. 1). I farmacisti che effettuano le vaccinazioni devono aver conseguito un certificato nel quadro del programma di formazione complementare FPH (Foederatio Pharmaceutica Helvetiae) Vaccinazione e prelievo di sangue o concluso una formazione analoga nell’ambito della quale siano trasmesse sufficienti conoscenze in materia di vaccinazione, adempiendo i relativi obblighi di aggiornamento (cpv. 2). Inoltre, devono disporre di locali adatti, di un equipaggiamento d’emergenza che rispecchi lo stato attuale della scienza e di un sistema adeguato di garanzia della qualità (cpv. 3).

Art. 37 Utilizzo di medicamenti

Oltre al personale medico, i Cantoni possono autorizzare a utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione medica anche persone con un Bachelor of Science SSS in ostetricia, igienisti dentali diplomati SSS, chiropratici diplomati, soccorritori diplomati SSS nonché specialisti della medicina complementare titolari di un diploma federale (art. 24 cpv. 3 e art. 25 cpv. 1 lett. c LATer in combinato disposto con l’art. 49 e l’art. 52 cpv. 2 OM). I Cantoni stabiliscono di volta in volta quali medicamenti possono essere utilizzati dalle persone interessate (art. 51 cpv. 3 OM).

Anche per l’ambito della sanità militare sono necessarie apposite disposizioni d’esecuzione. Secondo l’articolo 37, la Sanità militare determina mediante istruzione il personale medico militare e i professionisti della salute militari che, nell’ambito della loro attività, sono autorizzati a utilizzare medicamenti soggetti a prescrizione medica. Non sono necessarie approvazioni o autorizzazioni individuali. Piuttosto, l’autorizzazione a esercitare un’attività nell’ambito della sanità militare comprende anche l’autorizzazione generale a utilizzare i farmaci soggetti all’obbligo di prescrizione medica che vengono impiegati durante lo svolgimento dell’attività in questione. La Sanità militare determina anche i medicamenti che possono essere utilizzati dal personale medico militare e dai professionisti della salute militari interessati nell’ambito della loro attività.

Art. 38 Immagazzinamento e igiene

Per motivi legati alla protezione da accessi non autorizzati da parte di terzi, i punti di dispensazione devono essere allestiti in modo tale da far sì che i medicamenti delle categorie di dispensazione A–D non siano accessibili a persone estranee e che vengano conservati separatamente dalle altre merci (cpv. 1). Per quanto concerne le sostanze controllate, si applica l’articolo 54 OCStup, secondo cui le sostanze controllate degli elenchi a, d, e devono essere conservate in modo da essere protette dai furti e le sostanze controllate degli elenchi b, c, f devono essere conservate in modo da essere inaccessibili alle persone non autoriz-