Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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I capoversi 1 e 2 si fondano sulle disposizioni della legislazione sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie riguardanti la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della professione (art. 38 cpv. 1 LPMed, art. 26 LPPsi e art. 14 cpv. 1 LPSan).
I servizi del DDPS competenti per le misure relative al personale, amministrative e disciplinari nei confronti del personale medico militare e dei professionisti della salute militari devono essere coinvolti tempestivamente da parte della Sanità militare (art. 4 cpv. 2) e, nell’ambito delle relative procedure, occorre tenere conto del principio di proporzionalità. Inoltre, al personale medico militare e ai professionisti della salute militari in questione deve essere garantita la possibilità di consultare gli atti, di prendere posizione in anticipo ed eventualmente di essere sentiti in merito ai punti essenziali ella decisione.
Se il personale medico militare e i professionisti della salute militari la cui attività è sottoposta a restrizioni o vietata sono attivi anche nell’ambito della sanità civile, sulla base di prescrizioni legali già esistenti la Sanità militare è tenuta, nel quadro dell’assistenza amministrativa, a informare le autorità di vigilanza civili in merito alla restrizione o al divieto dell’attività (cpv. 3; cfr. art. 42 LPMed, art. 29 LPPsi e art. 18 LPSan). Inoltre, le autorità di vigilanza civili possono, nel quadro dell’assistenza amministrativa, notificare alla Sanità militare i fatti che potrebbero essere rilevanti per una restrizione o un divieto dell’attività, nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto cantonale (cpv. 4).
4 Condizioni relative alle qualifiche professionali per altre persone attive nell’am-
bito della sanità militare
Art. 10 Praticanti e art. 11 Altre persone
Oltre al personale medico militare e ai professionisti della salute militari, nell’ambito della sanità militare sono attive anche altre persone. Queste ultime forniscono supporto al personale medico militare e ai professionisti della salute militari nell’esercizio della loro attività e, dal canto loro, il personale medico militare e i professionisti della salute militari esercitano la vigilanza su di esse. La responsabilità spetta sempre alla persona che delega l’attività.
Le altre persone possono essere, da un lato, soldati con un’istruzione particolare, e in questo ambito è importante soprattutto possedere conoscenze complete e periodicamente aggiornate nel campo dell’aiuto a sé stesso e al camerata. Dall’altro, può trattarsi di personale specializzato paragonabile, per esempio, agli assistenti di studio medico e agli assistenti di farmacia attivi nell’ambito della sanità civile. Occorre garantire che il personale specializzato interessato disponga delle competenze professionali necessarie e venga di volta in volta istruito in modo appropriato. Le istruzioni devono essere fornite caso per caso o secondo processi strutturati (p. es. misurazione del polso, pulsossimetria [determinazione non invasiva della saturazione arteriosa dell’ossigeno], spirometria [valutazione della funzionalità polmonare], radiografia). La diagnosi e l’indicazione in quanto tali non possono invece essere delegate. È possibile delegare determinate attività in assenza della persona delegante. Il personale specializzato interessato deve tuttavia poter consultare in qualsiasi momento le persone deleganti. La dispensazione di medicamenti può essere delegata solo in misura limitata (p. es. farmaci d’emergenza standardizzati, per pazienti cronici che assumono regolarmente medicamenti). Su istruzione specifica e sotto la responsabilità delle persone deleganti, il relativo personale specializzato è autorizzato a dispensare medicamenti, nel dosaggio previsto. Possono essere impiegati anche praticanti. Gli articoli 10 e 11 disciplinano in modo generale, per le persone in questione, le condizioni necessarie per esercitare un’attività nell’ambito della sanità militare. La Sanità militare può disciplinare i dettagli mediante regolamenti, istruzioni o direttive. 12/31