Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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10. Collaborazione con installazioni della sanità civile

Art. 43

L’articolo 43 attua l’articolo 34a capoverso 2 LM, secondo cui il DDPS garantisce che in caso di necessità i pazienti della sanità militare vengano trattati in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni della sanità civile. L’articolo 34a capoverso 2 LM non obbliga le installazioni della sanità civile a prendere in carico i pazienti della sanità militare. Piuttosto, il DDPS è tenuto a fare in modo che, in caso di necessità, i pazienti in questione possano essere trattati in installazioni civili.

Il capoverso 1 prevede pertanto che, al fine di garantire il trattamento stazionario e ambulatoriale di pazienti della sanità militare in installazioni della sanità civile, la Sanità militare collabori con le installazioni interessate. L’Aggruppamento Difesa può concludere appositi accordi di prestazione con le installazioni civili e indennizzare queste ultime con importi forfettari, in particolare per le riserve di capacità necessarie ai fini dell’assistenza, basati sui calcoli dei costi standard (cpv. 2). La conclusione di accordi di prestazione nella sfera di competenza del SSC avviene di volta in volta d’intesa con quest’ultimo. Gli accordi di prestazione disciplinano in particolare le prestazioni da fornire (p. es. l’entità delle riserve di capacità per la presa in carico di pazienti della sanità militare), lo scambio reciproco di informazioni, il coordinamento, la valutazione e l’indennizzo (cpv. 3). Le tariffe per i trattamenti erogati in installazioni sanitarie civili alle persone assicurate conformemente alla legislazione sull’assicurazione militare sono invece negoziate dall’assicurazione militare (AM) o per suo conto dalla Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM). Gli importi forfettari per le riserve di capacità summenzionate non sono inclusi nei calcoli delle tariffe civili. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 43 si fonda in gran parte sull’articolo 33 dell’ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11).

11. Vigilanza e misure amministrative e disciplinari

Art. 44 Competenze di vigilanza

Alla Sanità militare – come avviene per le autorità di vigilanza civili – compete la vigilanza medica e farmaceutica appropriata su tutto il personale medico militare e su tutti i professionisti della salute militari nonché su tutte le installazioni della sanità militare (cpv. 1). A tal fine, la Sanità militare – conformemente agli standard civili e alle norme della Buona prassi di fabbricazione – istituirà e svilupperà al suo interno una propria autorità di vigilanza, per la quale recluterà personale medico militare (in particolare medici e farmacisti) e professionisti della salute militare (in particolare infermieri) idonei. La vigilanza si estende indirettamente anche alle istituzioni civili che vengono utilizzate (anche) dalla Sanità militare. In questi casi occorre tuttavia, se possibile, puntare a uno scambio preliminare di informazioni con le autorità di vigilanza civili. L’organo interno designato non è vincolato a istruzioni nell’ambito della sua azione nei confronti delle persone e delle installazioni su cui vigila (cpv. 2). In tal modo viene garantita la necessaria indipendenza nel settore della vigilanza.

Conformemente al capoverso 3, uno strumento di vigilanza fondamentale è costituito dai controlli aziendali periodici, la cui frequenza va stabilita in base a un approccio basato sul rischio. Soprattutto per quanto concerne l’impiego di agenti terapeutici e stupefacenti è necessario garantire una vigilanza appropriata e stretta. La Sanità militare può inoltre doman-