Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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beneficiano i pazienti della sanità civile soltanto in casi assolutamente eccezionali o per motivi imperativi risultanti direttamente dal compito dell’esercito. Questa disparità di trattamento può risultare dalla situazione (p. es. situazione particolare o straordinaria in relazione al servizio di difesa nazionale) o dal contesto (p. es. funzionalità limitata della sanità civile). Per esempio, nel contesto di combattimenti attivi, si può presumere che i principi dell’assistenza medica individuale vengano sostituiti da quelli della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe.

2. Compiti

Art. 3 Medico in capo dell’esercito

L’ordinanza disciplina solo i tratti essenziali della sanità militare. La struttura particolareggiata e le competenze in relazione a questa tematica delle interfacce devono invece essere disciplinate dalla Base logistica dell’esercito (BLEs) a livello di ufficio (art. 43 cpv. 5 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA; RS 172.010]). Va da sé che l’autonomia organizzativa generale delle autorità con compiti nell’ambito della sanità militare che non sono assegnate alla Sanità militare resta garantita.

Art. 4 Organo competente per il servizio sanitario dell’esercito

La Sanità militare, che dal punto di vista organizzativo è assegnata all’Aggruppamento Difesa del DDPS, ha ampie competenze e può emanare, nel proprio ambito di competenza, in particolare regolamenti, istruzioni e direttive – intesi come ordinanze amministrative – che concretizzano le disposizioni dell’ordinanza (cpv. 1).Sono fatte salve in particolare le competenze esclusive dell’Istituto di medicina aeronautica (IMA) delle Forze aeree in relazione a tutte le questioni o decisioni dell’aviazione militare in materia di medicina e di psicologia aeronautiche. L’IMA è inoltre competente per i medici aeronautici incorporati nell’esercito (cfr. art. 10 cpv. 3 e 4 dell’ordinanza del 21 novembre 2018 concernente l’Istituto di medicina aeronautica [OIMeA; RS 512.271.5]). Il capo dell’IMA è anche il titolare del trattamento di tutti i dati riguardanti la medicina e la psicologia aeronautiche. Le questioni che spettano all’IMA sono esposte in dettaglio nell’OIMeA. Per contro, il medico in capo dell’esercito è competente per le questioni generali inerenti al servizio sanitario (art. 10 cpv. 1 OIMeA). Ne consegue che, per quanto riguarda tutte le questioni o le decisioni dell’aviazione militare in materia di medicina e di psicologia aeronautiche, l’IMA non è soggetto alla vigilanza della Sanità militare. L’IMA è responsabile anche dell’esame finale delle condizioni relative alle qualifiche professionali e personali dei medici aeronautici. Per loro non è per-tanto necessaria alcuna autorizzazione da parte della Sanità militare. Tuttavia – fatte salve le disposizioni internazionali vincolanti – le prescrizioni della presente ordinanza si applicano, tra l’altro per quanto riguarda gli obblighi del personale medico militare e dei professionisti della salute militari, i diritti e gli obblighi dei pazienti come pure l’impiego di medicamenti e di stupefacenti, anche per l’IMA, poiché in questo caso si tratta di questioni generali inerenti al servizio sanitario.

Per il reclutamento e l’assunzione di persone attive nell’ambito della sanità militare, la legislazione sul personale federale e la legislazione militare prevedono già disposizioni esaustive in base alle quali viene verificata in anticipo l’idoneità dal punto di vista personale e professionale per l’attività interessata. Secondo le legislazioni citate esistono anche possibilità di controllo differenziate e appropriate nonché numerose possibilità nell’ambito del diritto del personale, disciplinare e relativo alla responsabilità e al perseguimento penale per poter reagire adeguatamente a negligenze e comportamenti scorretti da parte di persone che esercitano un’attività nell’ambito della sanità militare. I mandatari che esercitano 5/31