Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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vista professionale e senza la supervisione professionale di un collega. Considerate le particolari strutture decentrate nell’ambito della sanità militare, dal punto di vista del contenuto la terminologia in questione deve essere interpretata in modo diverso, poiché il settore di condotta è di conseguenza più ampio rispetto a quello dell’ambito civile. Per quanto riguarda le espressioni «degni di fiducia» e «garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un esercizio ineccepibile della professione», esiste già una ricca prassi giudiziaria.

Le condizioni relative alle qualifiche professionali e personali necessarie per essere autorizzati a esercitare un’attività nell’ambito della sanità militare conformemente al capoverso 1 si fondano sulle corrispondenti disposizioni della legislazione sulle professioni me-diche, psicologiche e sanitarie (cfr. art. 36 cpv. 1 e 2 LPMed, art. 24 LPPsi e art. 12 LPSan). Le autorità di autorizzazione e di vigilanza cantonali verificano preventivamente – a titolo di controllo preventivo – se le persone che vorrebbero esercitare un’attività nel settore sanitario soddisfano le condizioni relative alle qualifiche professionali e personali, previste a livello di leggi e/o di ordinanze. La persona richiedente ha diritto al rilascio dell’autorizzazione se le relative condizioni sono soddisfatte. La decisione sul rilascio o meno dell’autorizzazione non è a discrezione delle autorità di autorizzazione e di vigilanza

Nell’ambito della sanità militare non sarà necessariamente prescritta una procedura formale di autorizzazione, come invece avviene nel settore civile. Il presupposto determinante è, piuttosto, che la Sanità militare verifichi l’adempimento delle condizioni relative alle qualifiche professionali e personali da parte del personale medico militare e dei professionisti della salute militari prima che essi intraprendano l’attività in questione. La Sanità militare ha un’ampia discrezionalità per quanto riguarda la definizione della procedura di autorizzazione. È tuttavia indispensabile che sia garantito un adeguato coordinamento tra la Sanità militare e i servizi del DDPS competenti per il reclutamento, l’assunzione e il conferimento di mandati al personale medico militare e ai professionisti della salute militari. La Sanità militare esegue una verifica formale, a livello di polizia sanitaria, delle condizioni relative alle qualifiche personali e professionali per poter intraprendere un’attività nell’ambito della sanità militare e rilascia l’autorizzazione se tutti i requisiti sono soddisfatti. I poteri sul piano del diritto del personale delle rispettive autorità di assunzione non sono toccati per loro natura da quanto sopra (art. 4 cpv. 2).

Per le persone che esercitano un’attività disciplinata dalla LPMed, dalla LPPsi o dalla LPSan sono determinanti le disposizioni dei corrispondenti atti normativi. Per le persone designate come fornitori di prestazioni nella LAMal, le condizioni sono rette dalle disposi-zioni di quest’ultima, ma non si applicano i requisiti previsti dalla LAMal in relazione all’attività pratica dopo la conclusione della formazione (cfr. art. 50 lett. c [logopedisti] e art. 50d lett c [podologi] dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]). Per quanto concerne le persone che esercitano un’attività riportata nell’allegato dell’Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali, sono rilevanti le disposizioni di quest’ultimo, ma nel caso degli ottici e dei podologi l’attestato federale di capacità non autorizza a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale. Per i professionisti della salute militari che sono soggetti all’obbligo di autorizzazione conformemente ad altri atti normativi federali o intercantonali, si applicano le disposizioni dei corrispondenti atti normativi. Per le persone che esercitano attività esistenti solo nell’esercito e non nella sanità civile e che sono designate come professionisti della salute militari dalla Sanità militare devono essere osservate le disposizioni contenute nei relativi regolamenti militari in materia di istruzione e formazione continua (cpv. 2). Conformemente al capoverso 3, in casi motivati la Sanità militare può prevedere eccezioni per quanto concerne le condizioni relative alle qualifiche professionali e le conoscenze linguistiche. Soprattutto