Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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Art. 24 Informazione

Per poter disporre di un consenso legalmente valido del paziente in relazione a un provvedimento profilattico, diagnostico o terapeutico, il paziente deve essere stato previamente informato, con la necessaria quantità di informazioni nonché in maniera comprensibile e adeguata. L’informazione deve avvenire spontaneamente (cpv. 1). Nel caso dei pazienti incapaci di discernimento, il diritto all’informazione è esercitato dalle relative persone con diritto di rappresentanza conformemente all’articolo 378 CC (cpv. 2).

La quantità di informazioni è stabilita in base alla volontà della persona da informare e alle circostanze del singolo caso. Una limitazione dell’informazione (il cosiddetto privilegio terapeutico) è consentita nei casi in cui un’informazione completa potrebbe andare a discapito del paziente. Tale limitazione deve comunque sempre essere espressamente richiesta dal paziente (cpv. 3). Se il paziente chiede espressamente di non ricevere un’informazione esaustiva, deve confermare tale richiesta con una firma. Per il resto, il capoverso 3 secondo periodo deve essere applicato solo in modo molto restrittivo e in presenza di veri e propri casi di rigore. Si ha un caso di rigore, per esempio, quando un’informazione esaustiva arrecherebbe un danno al paziente (p. es. scatenando stati d’ansia che comprometterebbero il successo della terapia).

Se vi è pericolo nel ritardo ed è necessario un intervento immediato nell’interesse del paziente, non c’è più tempo per un’informazione preliminare. L’informazione deve tuttavia essere fornita subito dopo il trattamento d’emergenza (cpv. 4).

Art. 25 Consenso

Nell’ambito dell’attuazione di provvedimenti profilattici, diagnostici o terapeutici, il previo consenso del paziente svolge un ruolo importante. Senza un consenso legalmente valido, un intervento fisico è solitamente illegale. Indipendentemente dall’esistenza di un errore medico, ciò può comportare una responsabilità medica per tutti i danni subiti dal paziente. Inoltre, un intervento fisico senza consenso può anche avere rilevanza penale in quanto lesione personale (semplice, di media entità o grave).

I provvedimenti profilattici, diagnostici o terapeutici possono pertanto essere attuati solo se si dispone del consenso dei pazienti, che devono essere informati conformemente all’articolo 24. Per gli interventi di maggiore entità o che comportano rischi considerevoli, nella prassi è sempre obbligatoria una dichiarazione di consenso scritta, sulla quale devono essere riportati gli elementi essenziali dell’informazione. Sono espressamente fatti salvi le disposizioni e gli ordini che prevedono l’obbligo di tollerare tali provvedimenti (cpv. 1). Per esempio, si possono esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l’esercizio di funzioni dell’esercito che presentano elevati rischi d’infezione (art. 35 cpv. 2 LM). È anche possibile prevedere esami medici di routine periodici effettuati da un medico di fiducia o dal Servizio medico per gli alti ufficiali superiori, il personale militare della polizia militare e i quadri di massimo livello dell’amministrazione militare della Confederazione (art. 35a LM). Inoltre, i militari devono sottoporsi alle visite e misure mediche ragionevolmente esigibili. Devono sottoporsi alle vaccinazioni e alle altre misure ordinate dal Consiglio federale per prevenire o combattere malattie trasmissibili o di natura maligna (n. 88 cpv. 2 RSE). Infine, nel quadro della procedura penale militare, l’imputato o l’indiziato può essere fatto esaminare e sottoposto al prelievo del sangue da parte di un medico (art. 65 cpv. 1 PPM).

Se il paziente e incapace di discernimento, il consenso viene dato in linea di principio dalla persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici conformemente all’articolo 378 CC. Se il provvedimento interessato è espressamente consentito dalle 19/31