Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

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12. Trattamento dei dati personali

Art. 47

Il trattamento dei dati ai fini dell’adempimento dei compiti legali secondo l’articolo 34a LM avviene nel quadro dei sistemi d’informazione sul personale dell’esercito e della protezione civile. Anche la legislazione sul personale federale prevede basi legali per il trattamento dei dati (art. 27 LPers, art. 28 cpv. 1 LPers, art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OPers, art. 146 LM, LSIM nonché l’ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS [OSIM; RS 510.911]). Attualmente non esistono invece basi legali specifiche per quanto riguarda i mandatari o i pazienti civili che vengono assistiti in determinati casi nell’ambito della sanità militare. Per questo l’autorizzazione, per la Sanità militare, a trattare i dati di cui necessita per adempiere i compiti che le sono stati conferiti nell’ambito della sanità militare deve essere espressamente sancita al capoverso 1. La Sanità militare è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati (cpv. 2).

Una base legale materiale a livello di ordinanza per il trattamento dei dati risulta sufficiente in virtù degli articoli 34 capoverso 3 e 36 capoverso 1 LPD. Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione è praticamente imprescindibile nell’intero ambito della sanità militare, in particolare nel settore della vigilanza. L’integrità delle persone attive nell’ambito della sanità militare e la qualità dei trattamenti devono poter essere adeguatamente verificate dalla Sanità militare nel quadro della vigilanza.

13. Disposizioni finali

Art. 48 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni concesse a personale medico militare e professionisti della salute militari prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, sulla base della prassi previgente, al fine di esercitare un’attività nell’ambito della sanità militare restano valide. I compiti e gli obblighi delle persone in questione sono disciplinati dal nuovo diritto. Ciò risulta opportuno per motivi legati alla garanzia dei diritti acquisiti.

Art. 49 Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore il … 2025.

3 Ripercussioni sulla Confederazione e sui Cantoni

L’ordinanza sulla sanità militare non avrà alcuna ripercussione finanziaria sui Cantoni.

Le ripercussioni finanziarie sulla Confederazione dovute alle prestazioni della sanità militare a favore di terzi nonché agli accordi di prestazione con le installazioni della sanità civile dipendono considerevolmente dai compiti e dagli impieghi specifici, ragion per cui non possono essere quantificate in via preliminare.

Per quanto riguarda la vigilanza sulle persone con un’attività nella sanità militare e sulle installazioni della sanità militare nonché le misure amministrative necessarie in questo ambito, le risorse di personale, stimate a cinque posti a tempo pieno, sono a carico della