Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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L’articolo 19 tratta l’aspetto delle cure palliative, che comprendono provvedimenti medici e infermieristici nonché provvedimenti palliativi di accompagnamento. Ciò include anche il rispetto degli aspetti religiosi e spirituali, se il paziente lo desidera e se si tratta di una misura proporzionata.
Art. 20 Diritti dei pazienti in installazioni stazionarie e in installazioni con strutture diurne o notturne
L’articolo 20 stabilisce che, in installazioni stazionarie nonché in installazioni con strutture diurne o notturne, i pazienti possono ricevere visite se lo desiderano e nella misura in cui le circostanze lo consentano. L’installazione interessata disciplina nel proprio regolamento interno il diritto di visita e le relative restrizioni per motivi aziendali. I pazienti hanno il diritto di usufruire di un’assistenza spirituale. A tale riguardo occorre tener conto, per quanto possibile, del regolamento interno, sebbene il diritto di usufruire di un’assistenza spirituale, in particolare in casi d’emergenza (p. es. somministrazione dell’estrema unzione), deve chiaramente avere la massima priorità. Inoltre, durante il colloquio d’ingresso, le installazioni devono fornire informazioni adeguate e comprensibili sul loro esercizio, sul regolamento interno nonché sui diritti e sugli obblighi dei pazienti. Un esemplare del regolamento interno dovrebbe essere consegnato al paziente o comunque essere messo a sua disposizione in altro modo.
Art. 21 Obblighi di collaborazione
I pazienti non hanno solo importanti diritti nei confronti delle persone attive nell’ambito della sanità militare, ma anche determinati obblighi. A tale proposito, per determinate categorie di pazienti vigono obblighi di collaborazione in parte disciplinati da leggi speciali (cfr. n. 88 cpv. 1 del Regolamento di servizio dell’esercito del 22 giugno 1994 [RSE; RS 510.107.0] per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare).
I pazienti devono collaborare attivamente e in modo ragionevolmente esigibile nell’ambito degli esami medici e dei trattamenti necessari (cpv. 1). Nel caso in cui lo stato o il comportamento di un militare rischi di rappresentare o rappresenti un grave pericolo per sé stesso o per terzi (p. es. minaccia nei confronti di altri militari o di terzi), il militare interessato è tenuto a sottoporsi a un esame medico ordinato da un medico militare, nel corso del quale viene chiarita la necessità di un trattamento psichiatrico o di un ricovero a scopo di assistenza. Nel quadro di tali accertamenti (cpv. 4), i medici militari collaborano con le autorità civili competenti (p. es. autorità di protezione dei minori e degli adulti), con le installazioni sanitarie civili e militari (p. es. istituti psichiatrici civili) e con altri servizi (p. es. il Servizio psicopedagogico dell’esercito [SPP Es]). I relativi diritti di collaborazione dei militari si fondano su basi legali già esistenti (art. 20 cpv. 1 e cpv. 1bislett. b nonché art. 26 LM e n. 88 cpv. 2 RSE). Per il trattamento psichiatrico e il ricovero a scopo di assistenza, nella sezione concernente i diritti e gli obblighi dei pazienti deve essere inserita una norma specifica. I medici militari possono, per esempio, richiedere a un istituto psichiatrico privato specializzato in trattamenti psichiatrici e ricoveri a scopo di assistenza di visitare un militare per determinare se sussistono le condizioni per un trattamento psichiatrico o un ricovero a scopo di assistenza. Il capoverso 4 non implica, nei confronti delle installazioni sanitarie civili, un obbligo legale diretto di presa in carico. Tali installazioni rimangono libere di decidere se sottoporre o meno a perizia il paziente interessato. Tuttavia, la disposizione in questione non si applica alle azioni di guerra o di combattimento autorizzate svolte dai militari. Questo ambito è infatti disciplinato da altre basi legali (p. es. dal diritto penale bellico).
Tutti i pazienti, nel limite delle loro possibilità, sono tenuti a fornire le informazioni sulla propria salute (p. es. indicazioni sul consumo di sigarette e alcol) e sulla propria persona 17/31