Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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zate (cpv. 2). Inoltre, ai punti di dispensazione non è consentito immagazzinare medicamenti che essi non sono autorizzati a dispensare o a preparare (cpv. 3). Per quanto riguarda i requisiti igienici (cpv. 4), in relazione all’impiego di medicamenti si applicano per analogia le pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1).
Art. 39 Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti
Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione cantonale (art. 3e cpv. 1 LStup). Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione (art. 3e cpv. 3 LStup). L’autorizzazione cantonale è rilasciata se sono disponibili i dati di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 25 maggio 2011 sulla dipendenza da stupefacenti (ODStup; RS 812.121.6) ed esistono motivi sufficienti per prestare cure basate sulla prescrizione di stupefacenti.
Per l’ambito della sanità militare si rinuncerà a un’autorizzazione cantonale (v. commento all’art. 29). La condizione è, di volta in volta, che siano disponibili i dati di cui all’articolo 9 ODStup ed esistano motivi sufficienti per prestare cure basate sulla prescrizione di stupefacenti (cpv. 1). È inoltre necessario rispettare gli standard di qualità vigenti in ambito civile. I medici che prestano cure basate sulla prescrizione di stupefacenti devono notificare alla Sanità militare l’inizio e la fine di tali cure nonché i dati personali delle persone in cura (cpv. 2). La Sanità militare tiene un elenco delle cure basate sulla prescrizione di stupefacenti (cpv. 3). In tal modo viene garantito un controllo adeguato.
Nell’ambito della sanità militare, un trattamento della tossicodipendenza basato sulla prescrizione di stupefacenti può essere preso in considerazione principalmente per pazienti che non sono militari (p. es. pazienti civili e pazienti che vengono trattati a titolo sussidiario nel quadro degli impieghi). Nel caso dei militari, ciò potrebbe avvenire solo in casi assolutamente eccezionali, poiché di regola una dipendenza da stupefacenti comporta immediatamente l’inidoneità al servizio.
Art. 40 Farmacie di servizio
Per quanto concerne la sanità civile, nella maggior parte dei Cantoni i medici, i dentisti e i veterinari attivi sotto la propria responsabilità professionale e con un’autorizzazione professionale cantonale sono autorizzati, nel quadro della dispensazione diretta, a dispensare medicamenti all’interno del proprio studio medico e a gestire una farmacia privata (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. k LATer). A tal fine è necessario richiedere di volta in volta un’autorizzazione cantonale separata per la gestione di una farmacia privata. Tale autorizzazione è rilasciata se la persona in questione dispone di un’autorizzazione d’esercizio, sono garantiti un immagazzinamento, un monitoraggio e una dispensazione corretti dei medicamenti ed esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità (cfr. anche art. 30 LATer).
Il capoverso 1 disciplina le condizioni per la gestione di una farmacia di servizio da parte di medici, dentisti e veterinari per l’ambito della sanità militare. Contrariamente a quanto avviene nella sanità civile, non sarà necessaria alcuna autorizzazione cantonale (v. commento all’art 29). Occorrerà comunque rispettare gli standard di qualità vigenti nell’ambito della sanità civile.