Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine
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- ottico EPS / AFC con autorizzazione professionale cantonale (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- tecnico in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- igienista dentale SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- droghiere SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- tecnico di radiologia medica SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- tecnico di sala operatoria SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- naturopata con diploma federale (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- massaggiatore medicale con attestato professionale federale (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- ortottista SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- podologo AFC con autorizzazione professionale cantonale (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),
- soccorritore SSS (Accordo sul riconoscimento dei diplomi).
Al fine di evitare, per quanto possibile, che in futuro siano necessarie revisioni a causa di nuove attività nell’ambito della sanità, il capoverso 2 lettera d contiene una clausola generale. Sono considerate professionisti della salute militari anche le persone che esercitano un’attività per cui è previsto un obbligo d’autorizzazione conformemente ad altre disposizioni di atti normativi federali o intercantonali. Inoltre, secondo il capoverso 2 lettera e, la Sanità militare può designare come professionisti della salute militari anche persone che esercitano altre attività che sono legate a una funzione qualificata nell’ambito della sanità militare che prevede un’apposita istruzione, segnatamente in cure infermieristiche, assistenza e igiene, e non esistono nell’ambito della sanità civile. In questo caso si tratta esclusivamente di militari con un’istruzione specificamente militare.
Non sono considerate né personale medico militare né professionisti della salute militari le altre persone attive nell’ambito della sanità militare conformemente all’articolo 10 e seguente.
Art. 7 Autorizzazione a esercitare un’attività sotto la propria responsabilità professionale
La legislazione sul personale federale e quella militare richiedono che, nel quadro del processo di reclutamento e di assunzione di persone attive nell’ambito della sanità militare, queste ultime siano previamente sottoposte a un esame volto a determinarne l’idoneità dal punto di vista professionale e personale. L’idoneità professionale e personale dei mandatari viene verificata in anticipo. Tuttavia, attualmente non esistono disposizioni specifiche in materia di salute per quanto riguarda le condizioni relative alle qualifiche professionali necessarie per esercitare un’attività nell’ambito della sanità militare.
Per colmare questa lacuna normativa, l’articolo 7 disciplina i requisiti previsti per il personale medico militare e i professionisti della salute militari che esercitano un’attività sotto la propria responsabilità professionale nonché per i loro sostituti. A livello terminologico, l’espressione «sotto la propria responsabilità professionale» è stata ripresa dalla legislazione sulle professioni mediche, psicologiche e sanitarie (cfr. art. 34 e art. 36 cpv. 1 e 2 LPMed, art. 22 LPPsi nonché art. 11 e art. 12 cpv. 1 LPSan). Anche numerosi Cantoni utilizzano questa terminologia. L’espressione in questione si riferisce a tutto il personale medico militare e a tutti i professionisti della salute militari che lavorano in modo indipendente dal punto di