Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/66: Ordinanza sulla sanità militare (OSanMil) · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

È possibile fornire ad altri terzi informazioni sui pazienti solo previo consenso di questi ultimi. Sono fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali (cpv. 4).

Art. 27 Autopsia

L’autopsia è consentita se, quando era in vita, la persona deceduta ha espresso per scritto il suo consenso a tal fine oppure se questo consenso risulta dalle direttive del paziente. Se la persona deceduta non si è previamente espressa in merito alla questione dell’autopsia, spetta alla persona con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici conformemente all’articolo 378 CC dare o rifiutare il proprio consenso ad eseguirla.

9. Impiego di medicamenti, dispositivi medici e stupefacenti

Art. 28 Acquisto

La Farmacia dell’esercito dispone delle autorizzazioni di Swissmedic per la fabbricazione, l’importazione, il commercio all’ingrosso e l’esportazione di medicamenti. Il commercio all’ingrosso comprende tutte le attività relative alla consegna o alla cessione, a titolo oneroso o gratuito, di medicamenti, che vanno dall’acquisto alla fornitura, passando dalla conservazione fino all’immagazzinamento, all’offerta e alla promozione di medicamenti a persone autorizzate a commerciarli, prepararli, dispensarli o utilizzarli professionalmente (cfr. art. 2 lett. I dell’ordinanza del 14 novembre 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti [OAMed; RS 812.212.1]).

In questo contesto, la Farmacia dell’esercito rifornisce il personale medico militare (p. es. medici, veterinari, farmacisti), i professionisti della salute militari e altre persone che esercitano un’attività nell’ambito della sanità militare nonché le istituzioni della sanità militare designati dal medico in capo dell’esercito, che – conformemente all’articolo 28 – sono autorizzati ad acquistare da essa medicamenti, dispositivi medici nonché stupefacenti utilizzati come agenti terapeutici.

Art. 29 Fabbricazione e immissione in commercio

Chi fabbrica medicamenti o aggiunge medicamenti ai foraggi necessita di un’autorizzazione di fabbricazione rilasciata da Swissmedic. Si tratta di una cosiddetta autorizzazione di polizia che viene rilasciata se le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda sono adempiute e se esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità (art. 6 cpv. 1 LATer). Le farmacie ospedaliere devono essere titolari di un’autorizzazione di fabbricazione che permette almeno la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 LATer (art. 7a lett. a LATer). Il Consiglio federale regola le eccezioni all’obbligo di autorizzazione. Può «in particolare» sottoporre a un’autorizzazione o a un obbligo di notifica cantonali la fabbricazione dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbisLA-Ter (p. es. formula magistralis, formula officinalis ecc.) o liberare dall’obbligo di autorizzazione i detentori di animali che aggiungono medicamenti ai foraggi destinati al loro effettivo (art. 5 cpv. 2 LATer). Il relativo elenco contemplato dall’articolo 5 capoverso 2 LATer non è esaustivo. Il Consiglio federale ha sottoposto all’obbligo di autorizzazione cantonale le farmacie ospedaliere e le persone che dispongono di un’autorizzazione cantonale per la dispensazione di cui all’articolo 30 LATer, in relazione ai medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbisLATer (cfr. art. 8 OAMed). Sulla base dell’articolo 5 capoverso 2 LATer, il Consiglio federale può inoltre prevedere, a livello di ordinanza, ulteriori eccezioni all’obbligo di autorizzazione per quanto concerne la fabbricazione di medicamenti per la sanità militare e, anche a tale riguardo, può basarsi sull’articolo 34a capoverso 3 LM, e a